Tribunale di Tempio Pausania, sez. civ., 06/02/2026, n. 61
Massima – Nel mutuo fondiario, la verifica dell’usurarietà va condotta con criteri di omogeneità e di alternatività tra interessi corrispettivi e moratori, dovendosi escludere la sommatoria dei due tassi ai fini del raffronto con il tasso soglia; la penale/commissione di estinzione anticipata, quale “multa penitenziale” correlata allo scioglimento anticipato del vincolo e non alla fisiologica erogazione del credito, non è computabile nel TEG antiusura. La deduzione di usura soggettiva richiede allegazione e prova della grave difficoltà economico-finanziaria e del consapevole approfittamento del creditore, non desumibili dalla sola sproporzione dei tassi. Nel piano di ammortamento “alla francese” tradizionale, la mancata esplicitazione di regime e modalità di capitalizzazione non determina nullità per indeterminatezza dell’oggetto né violazione della trasparenza, trattandosi di effetti naturali della struttura a rata costante.
1. Il perimetro della controversia: mutuo fondiario, rinegoziazioni e “triplice” censura (usura, indeterminatezza, costi)
La sentenza del Tribunale di Tempio Pausania (n. 61/2026) si colloca nel contenzioso bancario seriale che ruota attorno ai mutui ipotecari di lunga durata, ma con un’articolazione fattuale che impone un vaglio “stratificato”: contratto originario del 22 giugno 2006 (mutuo fondiario venticinquennale), rinegoziazione del 10 luglio 2008 (passaggio a tasso fisso) e successiva rinegoziazione del 15 marzo 2016 (nuove condizioni, inclusa una diversa formula di mora). Gli attori chiedevano, in sintesi, la declaratoria di nullità (o inefficacia) delle clausole sugli interessi e sugli oneri, la gratuità del mutuo ex art. 1815, comma 2, c.c. o l’applicazione di tassi sostitutivi, la ripetizione dell’indebito e il risarcimento dei danni.
La convenuta e l’interveniente volontaria (cessionaria in blocco ex art. 58 TUB) opponevano una difesa a più livelli: eccezione di carenza di legittimazione passiva della banca originaria per la fase successiva alla cessione e, nel merito, negazione dell’usurarietà originaria e delle ulteriori doglianze, valorizzando la correttezza metodologica dei criteri di Banca d’Italia e la genericità dei conteggi di parte.
Il Tribunale rigetta integralmente le domande attoree, qualificando come decisive tre coordinate: la correttezza del metodo di confronto antiusura, la non computabilità di taluni oneri (in primis l’estinzione anticipata) nel TEG e l’onere rigoroso di allegazione/prova per l’usura soggettiva e per le doglianze sulla rinegoziazione 2016.
2. Usura oggettiva e “metodo”: soglia, TEG e divieto di sommatoria tra corrispettivi e moratori
Il primo snodo argomentativo della sentenza è la ricostruzione del raffronto tra tasso pattuito e tasso soglia nel trimestre di stipula (2006) e nel trimestre della rinegoziazione (2008). Il giudice prende le mosse dalle rilevazioni dei tassi medi (TEGM) e dalla regola di incremento per la determinazione della soglia. Su questa base afferma, in fatto, che sia il TAEG indicato in contratto sia il tasso di mora inizialmente previsto risultavano inferiori alla soglia del periodo e richiama, significativamente, la stessa consulenza di parte attrice come elemento che confermava tale conclusione.
Il nucleo veramente selettivo emerge quando il Tribunale esamina la tecnica utilizzata dagli attori per sostenere il superamento della soglia: la sommatoria degli interessi pattuiti con ulteriori componenti di costo e, soprattutto, con gli interessi di mora. Qui la motivazione innesta un principio di sistema: interessi corrispettivi e moratori sono alternativi, perché operano su presupposti diversi e su basi di calcolo differenti; perciò non è corretto sommarli ai fini del confronto con la soglia. La sentenza esplicita la ratio in modo lineare: in assenza di mora operano i corrispettivi; in presenza di mora, i moratori si sostituiscono (per la parte scaduta) alla fisiologica remunerazione, non si aggiungono in via cumulativa. Ne consegue che l’usurarietà “dedotta” mediante sommatoria è, per struttura logica, inattendibile.
La portata della statuizione è rilevante perché non riguarda un mero dettaglio peritale, ma presidia l’accesso stesso alla sanzione dell’art. 1815, comma 2, c.c.: se il superamento soglia è costruito su un indicatore non coerente con il funzionamento giuridico degli interessi, viene meno il presupposto della nullità.
3. Costi connessi all’erogazione e principio di simmetria: spese di istruttoria sì, estinzione anticipata no
Sul versante delle “voci di costo”, la sentenza distingue in maniera netta tra oneri effettivamente connessi all’erogazione del credito (e dunque tendenzialmente rilevanti nel TEG) e oneri che attengono alla patologia o allo scioglimento anticipato del rapporto (e dunque estranei al calcolo antiusura per difetto di omogeneità).
Il giudice riconosce che le spese di istruttoria, nel loro nucleo tipico (istruzione pratica, eventuale perizia, apertura pratica), rientrano tra i costi da considerare nel calcolo del TEG. Viceversa, qualifica la commissione/penale di estinzione anticipata come multa penitenziale: non è remunerazione collegata alla fisiologica durata dell’utilizzo del capitale, ma corrispettivo per sciogliere anticipatamente il vincolo e compensare la banca della perdita economica derivante dalla chiusura anticipata del finanziamento. Proprio per questa causa concreta, la voce non è computabile ai fini della verifica di non usurarietà, perché introdurrebbe nel TEG un costo eventuale e “non simmetrico” rispetto al TEGM di riferimento.
L’argomento viene rafforzato da un ulteriore elemento fattuale valorizzato dal Tribunale: la rinegoziazione del 2008 aveva eliminato qualsiasi compenso per estinzione anticipata, circostanza che, sul piano logico, rende ancor più fragile l’impostazione attorea quando pretende di fondare l’usura su una voce contrattualmente rimossa.
Il passaggio è particolarmente utile per la prassi perché sottrae all’indeterminatezza un tema spesso agitato in modo “TAEG-centrico”: non tutto ciò che incide sul costo potenziale del rapporto è automaticamente “costo rilevante antiusura”; lo diventa solo se è omogeneo, fisiologico e causalmente connesso all’erogazione del credito.
4. Rinegoziazione 2016 e onere di allegazione: la prova dell’usura non si presume
Quanto alla scrittura privata del 15 marzo 2016, la sentenza rigetta la domanda evidenziando un deficit probatorio: gli attori non hanno dimostrato, con allegazioni tecniche specifiche riferite al trimestre di competenza, il superamento della soglia in relazione ai tassi applicati dopo la rinegoziazione. Il giudice, in sostanza, ribadisce un principio di metodo processuale prima ancora che di merito: la contestazione antiusura deve essere “situata” nel tempo e nella classe di operazioni rilevante; non è sufficiente invocare in via generale la disciplina, occorre misurare il tasso pattuito (o applicato secondo clausola pattizia) rispetto alla soglia del periodo, secondo criteri coerenti con le rilevazioni.
Questo profilo, pur espresso senza enfasi, svolge una funzione deflattiva: impedisce che la pluralità di rinegoziazioni diventi un pretesto per una contestazione indifferenziata che non si ancora a dati normativi e statistici puntuali.
5. Usura soggettiva: gravità della difficoltà e prova dell’approfittamento consapevole
Il Tribunale affronta anche l’usura “soggettiva” (art. 644 c.p., comma 3, nella sua dimensione civilistica riflessa), dedotta tardivamente ma ritenuta ammissibile come emendatio. Nel merito, però, la domanda viene respinta con una motivazione di rigore: per configurare usura soggettiva non basta che i tassi siano elevati o che appaiano sproporzionati; occorre provare una grave situazione economico-finanziaria del debitore e il consapevole approfittamento del creditore, che deve emergere come elemento intenzionale o quantomeno come condotta di sfruttamento di una vulnerabilità qualificata.
La sentenza sottolinea l’insufficienza della “mera difficoltà” e, soprattutto, l’impossibilità di inferire automaticamente l’approfittamento dalla sola sproporzione dei tassi. Ne deriva un esito netto: la doglianza è generica e, dunque, infondata.
Il rilievo sistemico è evidente: l’usura soggettiva è fattispecie ad alta densità probatoria, che richiede una narrazione fattuale circostanziata e un supporto documentale robusto; non è una clausola di chiusura per supplire alla mancata prova dell’usura oggettiva.
6. Indeterminatezza dell’oggetto e ammortamento “alla francese”: la linea di tenuta dopo le Sezioni Unite 2024
Un ulteriore capitolo riguarda la dedotta nullità per indeterminatezza dell’oggetto e per asserita opacità del piano di ammortamento “alla francese”. Il Tribunale respinge la censura su due livelli.
In primo luogo, rileva che il contratto indicava in modo preciso importo erogato, durata, tasso corrispettivo, tasso di mora, costi rilevanti e indice sintetico di costo, escludendo quindi l’indeterminatezza strutturale dell’oggetto.
In secondo luogo, quanto alla pretesa nullità per mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto”, la sentenza si colloca nel solco tracciato dalle Sezioni Unite 2024: nel mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese tradizionale, il maggior carico di interessi nelle prime rate non deriva da anatocismo, ma è un effetto fisiologico della rata costante e della progressione del rimborso; pertanto la mancata esplicitazione di formule o di un presunto “regime composto” non determina nullità parziale né violazione della trasparenza, quando la struttura dell’obbligazione restitutoria e il piano rateale siano determinabili secondo i dati contrattuali.
La sentenza, così, riduce la conflittualità su un punto divenuto centrale nel contenzioso bancario: l’ammortamento alla francese non è, di per sé, un artificio anatocistico, e la sua contestazione richiede ben altra dimostrazione rispetto all’evocazione di un generico “composto”.
7. Art. 96 c.p.c.: soccombenza e responsabilità aggravata non coincidono
In chiusura, il Tribunale rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalla banca, ribadendo un principio di civiltà processuale: la mera soccombenza non prova mala fede o colpa grave, né integra automaticamente abuso del processo. Il diniego è coerente con l’impostazione complessiva: pur ritenendo infondate le domande, il giudice non qualifica l’azione come temeraria in assenza del necessario quid pluris soggettivo e oggettivo.
Le spese seguono la soccombenza, con liquidazione unitaria in favore della banca e della cessionaria interveniente, sul presupposto dell’unicità della difesa e della sovrapposizione delle questioni trattate.
8. Considerazioni conclusive: una sentenza “di metodo” più che di mero rigetto
La decisione di Tempio Pausania merita attenzione non tanto per l’esito reiettivo, quanto perché riordina tre piani che spesso, nella prassi, vengono confusi.
Sul piano dell’usura oggettiva, riafferma che il confronto con la soglia richiede indicatori coerenti con la struttura del rapporto: niente sommatoria tra corrispettivi e moratori e niente inclusioni di costi non omogenei come la penale di estinzione anticipata. Sul piano dell’usura soggettiva, richiama la necessità di una prova forte della vulnerabilità qualificata e dell’approfittamento consapevole. Sul piano della validità/trasparenza, consolida l’orientamento per cui l’ammortamento alla francese tradizionale produce effetti economici “naturali” e non anatocistici, e quindi non si presta a nullità automatiche per asserita indeterminatezza.
Nel complesso, la sentenza funziona come “filtro” di razionalità: delimita l’area delle contestazioni realmente giuridiche e probabili, separandole da ricostruzioni aritmetiche o assertive che, pur suggestive, non reggono al confronto con la causalità delle voci di costo, con l’alternatività dei tassi e con l’onere di allegazione e prova che presidia le azioni di nullità e di ripetizione.
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