Responsabilità da custodia della strada provinciale, caso fortuito e condotta del motociclista: la velocità non adeguata e il sorpasso vietato come fattori interruttivi del nesso causale
Massima
In materia di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l’ente proprietario della strada risponde dei danni derivanti dalle condizioni della sede viaria salvo che provi il caso fortuito, inteso come fattore autonomo, imprevedibile e causalmente assorbente rispetto alla res custodita. Integra caso fortuito la condotta del conducente che, in presenza di segnaletica verticale e orizzontale idonea a rendere percepibile il pericolo, percorra il tratto stradale a velocità largamente eccedente il limite imposto ed effettui un sorpasso in violazione della linea continua, quando tali condotte risultino, sul piano causale, determinanti nella produzione dell’evento dannoso. In tale ipotesi resta esclusa la responsabilità dell’ente custode, anche se il manto stradale presenti irregolarità, ove il rischio sia stato segnalato e non sussista, secondo la normativa tecnica applicabile, un obbligo di installare barriere di sicurezza.
1. Premessa
La pronuncia in esame affronta un tema classico della responsabilità civile della pubblica amministrazione proprietaria della rete viaria, ma lo fa in un contesto fattuale particolarmente drammatico, segnato dal decesso di un giovane motociclista a seguito della fuoriuscita del veicolo dalla carreggiata e del successivo impatto contro un albero posto ai margini della strada. La domanda risarcitoria era stata impostata sul paradigma della responsabilità da custodia, con imputazione alla Provincia proprietaria della strada del dissesto del manto asfaltato e della mancata predisposizione di barriere idonee a evitare l’urto con la vegetazione laterale. Il Tribunale rigetta integralmente la domanda, ritenendo che l’ente abbia fornito la prova liberatoria del caso fortuito attraverso l’accertamento di una condotta di guida gravemente colposa, idonea a interrompere il nesso eziologico tra la cosa in custodia e l’evento letale.
La decisione merita attenzione perché concentra la propria motivazione su tre assi portanti di grande rilievo sistematico. Il primo concerne la corretta ricostruzione del modello di responsabilità ex art. 2051 c.c. con riguardo ai beni demaniali e, in specie, alle strade provinciali. Il secondo riguarda la nozione di caso fortuito come fattore esterno imputabile anche allo stesso danneggiato. Il terzo attiene al rapporto tra obbligo di manutenzione e dovere di segnalazione del pericolo, da un lato, e condotta di guida conforme alla segnaletica, dall’altro. Ne emerge una sentenza che, pur muovendo da principi consolidati, li applica in modo netto alla concreta dinamica del sinistro e al materiale istruttorio acquisito.
2. La fattispecie concreta e il fondamento della domanda attorea
La domanda era stata proposta dai congiunti del motociclista deceduto, i quali avevano allegato che il sinistro si fosse verificato mentre il loro congiunto percorreva una strada provinciale in direzione Idrovore alla guida di un motociclo Honda CBR 500, tentando il sorpasso del veicolo che lo precedeva. Secondo la ricostruzione attorea, la presenza di “labbri lesivi” e di rialzi dell’asfalto, dovuti alle radici sottostanti, avrebbe provocato la perdita di controllo del mezzo, con conseguente deviazione verso la pineta che costeggiava la carreggiata e urto contro un albero posto a breve distanza dal margine destro della strada. La prospettazione dei danneggiati individuava dunque una duplice fonte di responsabilità dell’ente custode: da un lato il difetto manutentivo del manto stradale, dall’altro l’assenza di barriere di sicurezza idonee a impedire l’impatto con l’albero in presenza di vegetazione ritenuta pericolosa.
La ricostruzione difensiva della Provincia si è invece fondata sulla tesi del comportamento esclusivamente colposo del motociclista. L’ente ha dedotto che il conducente viaggiava a una velocità di gran lunga superiore al limite di 30 km/h imposto sul tratto in questione, che aveva effettuato un sorpasso in tratto vietato in presenza di linea continua e che la strada era assistita da adeguata segnaletica di pericolo, comprensiva dell’avviso di strada dissestata, di curva pericolosa e del limite massimo di velocità. Ha inoltre escluso la sussistenza di un obbligo di apposizione di barriere di sicurezza in ragione delle caratteristiche della strada e del limite di velocità vigente sul tratto interessato.
La controversia, dunque, si è concentrata non tanto sulla materialità del sinistro, che era pacifica, quanto sull’individuazione del fattore eziologicamente dominante: se il dissesto della strada e l’assenza di protezioni laterali fossero cause giuridicamente rilevanti dell’evento, oppure se la dinamica dovesse essere ascritta in via esclusiva o assorbente alla condotta del conducente.
3. Il paradigma dell’art. 2051 c.c. applicato ai beni demaniali stradali
Il Tribunale apre la propria motivazione richiamando l’ormai consolidata ricostruzione della responsabilità per danni da beni demaniali ai sensi dell’art. 2051 c.c. Le strade pubbliche e i marciapiedi vengono espressamente ricondotti nell’ambito della custodia pubblica, con conseguente configurazione di una responsabilità in forma oggettiva, fondata non sulla colpa ma sulla relazione di custodia tra il soggetto e la res. Il giudice sottolinea che il danneggiato, ai fini dell’accoglimento della domanda, è tenuto a provare il fatto storico, il danno e il nesso di causalità tra l’evento lesivo e la cosa in custodia, mentre grava sul custode la prova del caso fortuito, quale fattore autonomo, eccezionale e imprevedibile idoneo a interrompere la sequenza causale.
Il passaggio è di notevole importanza, perché colloca la sentenza dentro la linea più rigorosa della giurisprudenza di legittimità in materia di beni demaniali. La Provincia non viene esonerata per principio dalla custodia della strada né il giudizio viene spostato sul terreno della colpa amministrativa in senso tradizionale. Al contrario, il Tribunale assume come pienamente applicabile l’art. 2051 c.c. e si confronta, dunque, con uno schema di responsabilità aggravata, dal quale il custode può liberarsi solo fornendo una prova positiva e specifica del fortuito. Ciò conferisce particolare rilevanza alla successiva valutazione della condotta del danneggiato, poiché solo una condotta munita di effettiva forza causale autonoma può assolvere alla funzione liberatoria richiesta dalla norma.
È altresì significativa la puntualizzazione per cui la custodia implica non solo controllo ma anche prevenzione, e dunque l’obbligo di predisporre quanto necessario a prevenire i danni eziologicamente connessi alla cosa e a eliminare gli elementi pericolosi anche sopravvenuti. Tale precisazione mostra che il Tribunale non adotta una lettura riduttiva della posizione del custode pubblico; al contrario, ne ribadisce l’ampiezza, salvo poi ritenere che, nella fattispecie concreta, il comportamento del danneggiato abbia avuto un’efficacia causale tale da assorbire il rilievo della res.
4. Il caso fortuito come condotta del danneggiato idonea a recidere il nesso causale
Il fulcro della decisione è rappresentato dall’affermazione per cui la Provincia abbia fornito la prova del caso fortuito, individuato nella condotta gravemente colposa del motociclista. La sentenza richiama espressamente la nozione di fortuito quale fatto esterno al rapporto tra custode e cosa, suscettibile di essere integrato anche dal comportamento dello stesso danneggiato, purché esso sia dotato di efficacia causale autonoma rispetto alla res custodita. Il Tribunale ritiene che tale ipotesi ricorra nel caso di specie, poiché il motociclista procedeva a velocità compresa tra 84 e 98 km/h in un tratto soggetto al limite di 30 km/h e, contestualmente, eseguiva una manovra di sorpasso vietata dalla linea continua in prossimità di un’intersezione e di un tratto con visibilità ridotta.
Il giudice attribuisce un peso decisivo alla consulenza tecnica svolta nel procedimento penale, dalla quale emerge che, se il conducente avesse rispettato il limite di 30 km/h, lo spazio di frenatura sarebbe stato di circa 15 metri e il motociclo avrebbe potuto arrestarsi ben prima della fuoriuscita dalla carreggiata; viceversa, alla velocità concretamente tenuta, lo spazio di arresto risultava compreso tra 67 e 85 metri, ben superiore a quello disponibile. Da ciò il Tribunale desume che la velocità costituisce la causa determinante del sinistro. Si tratta di una conclusione che si colloca pienamente entro la logica causale dell’art. 2051 c.c.: non basta che la res abbia in astratto una qualche attitudine lesiva, ma occorre verificare se essa abbia effettivamente causato il danno oppure se quest’ultimo debba essere ascritto a un fattore autonomo, qui individuato nel comportamento del conducente.
La motivazione è particolarmente convincente perché non si limita a rilevare una generica imprudenza, ma individua due violazioni di regole cautelari ben determinate: l’eccesso macroscopico di velocità rispetto al limite imposto e il sorpasso in presenza di striscia continua. Entrambe le condotte sono lette come fattori eziologicamente qualificanti, e la loro compresenza rafforza la conclusione circa la recisione del nesso causale tra dissesto della strada e evento mortale.
5. Il rilievo della segnaletica e la funzione preventiva dell’obbligo di custodia
Uno degli aspetti più interessanti della pronuncia è il rilievo attribuito alla segnaletica verticale e orizzontale. Il Tribunale evidenzia che lungo il tratto stradale erano presenti segnali di doppia curva, di strada deformata o pericolosa, il limite di velocità di 30 km/h e l’indicazione di un’intersezione a T con diritto di precedenza. La segnaletica, nella prospettiva del giudice, assolve a una funzione decisiva: rende percepibile il rischio e orienta l’utente verso una condotta di guida particolarmente prudente. Una volta che il pericolo sia adeguatamente segnalato, la violazione delle corrispondenti regole di condotta da parte dell’utente assume un peso causale ancora più marcato.
Si tratta di un passaggio di notevole importanza teorica. La sentenza non afferma che la mera apposizione della segnaletica valga sempre a esonerare l’ente dalla responsabilità da custodia. Tuttavia, nel caso concreto, il fatto che il dissesto del manto stradale fosse stato segnalato e che il limite di velocità fosse stato ridotto in funzione preventiva incide direttamente sulla valutazione del fortuito. Il custode, infatti, non solo deve manutenere la strada, ma può anche adempiere al proprio dovere di prevenzione attraverso l’idonea segnalazione del pericolo quando questo non sia immediatamente eliminabile. Se, nonostante tale avvertimento, l’utente scelga di tenere una condotta manifestamente incompatibile con la situazione segnalata, la responsabilità del custode può recedere fino ad essere esclusa.
Il Tribunale, sotto questo profilo, mostra di valorizzare correttamente la funzione dinamica del dovere di custodia: non solo rimozione della fonte di rischio, ma anche adeguata segnalazione della sua esistenza, così da consentire all’utente di modulare la propria condotta. Nel caso esaminato, il giudice ritiene che tale funzione preventiva fosse stata assolta.
6. L’assenza di un obbligo di installazione delle barriere di sicurezza
Un ulteriore profilo decisivo della sentenza concerne l’asserita omissione di barriere di sicurezza atte a evitare l’impatto con l’albero posto ai margini della carreggiata. Gli attori avevano valorizzato la presenza di vegetazione fitta e di un albero ad alto fusto situato a breve distanza dal margine stradale, sostenendo che la Provincia avrebbe dovuto installare dispositivi di contenimento. Il Tribunale respinge questa impostazione sulla base del D.M. n. 223/1992, ritenendo che, in una strada con velocità massima fissata a 30 km/h, non sussistesse un obbligo normativo di collocamento di barriere di sicurezza strumentali al contenimento dei veicoli in fuoriuscita.
Questo passaggio è rilevante perché delimita con precisione il perimetro del dovere di manutenzione e messa in sicurezza. Il giudice non nega in astratto che la presenza di ostacoli laterali possa assumere rilievo nella dinamica di un sinistro, ma esclude che, nel caso concreto, l’assenza di barriere integri di per sé un difetto di manutenzione o una violazione di obblighi tecnici. Il tema viene risolto non sul piano di una valutazione elastica della pericolosità astratta del luogo, ma sul terreno del parametro normativo specifico applicabile al tratto viario interessato. Ne risulta una motivazione tecnicamente apprezzabile, perché evita di confondere la drammaticità dell’evento con l’esistenza automatica di un obbligo cautelare in capo all’ente proprietario.
Sotto il profilo sistematico, la decisione ribadisce che la responsabilità ex art. 2051 c.c. non trasforma l’ente pubblico in assicuratore universale della sicurezza stradale. Anche all’interno di questo paradigma resta necessario verificare quali obblighi concreti di custodia e prevenzione gravino sul custode in relazione alla tipologia della strada, al regime normativo applicabile e alle specifiche condizioni del luogo.
7. Il rapporto tra dissesto della strada e condotta di guida: non mera riduzione del risarcimento, ma interruzione del nesso eziologico
Un aspetto che merita particolare attenzione riguarda la qualificazione della condotta del motociclista non come semplice concorso colposo ai sensi dell’art. 1227 c.c., ma come vero e proprio fortuito idoneo a interrompere il nesso causale. Gli attori avevano sostenuto che, anche ove si fosse ravvisato un concorso colposo della vittima, esso non sarebbe stato sufficiente a escludere del tutto la responsabilità della Provincia. Il Tribunale, tuttavia, adotta una soluzione più netta: non ravvisa un concorso tra più fattori causali concorrenti, ma reputa la condotta del conducente fattore autonomo e assorbente.
La distinzione è di grande rilievo. Se il comportamento della vittima fosse stato considerato mero concorso causale, la conseguenza sarebbe stata una riduzione proporzionale del risarcimento, non il rigetto della domanda. La sentenza, invece, qualifica l’eccesso di velocità e il sorpasso vietato come fatti tali da porsi, sul piano eziologico, come causa esclusiva o comunque interruttiva. In questa prospettiva, il dissesto della strada recede a mera occasione dell’evento, priva di autonoma efficienza causale rispetto alla scelta di guida del motociclista.
Si tratta di una conclusione severa, ma sostenuta da un apparato argomentativo coerente: la velocità era quasi tripla rispetto a quella consentita, la segnaletica imponeva una condotta prudente, lo spazio di frenata a 30 km/h avrebbe evitato l’uscita di strada, e la manovra di sorpasso era vietata dalla linea continua. La somma di tali elementi consente al giudice di collocarsi, non sul terreno del semplice concorso di colpa, ma su quello del fortuito interruttivo.
8. L’irrilevanza delle ulteriori istanze istruttorie attoree
Il Tribunale afferma, infine, che l’ammissione delle istanze istruttorie formulate dagli attori non avrebbe comunque scalfito la prova positiva del caso fortuito. Questo passaggio, benché sintetico, è importante perché segnala la completezza del quadro probatorio già acquisito, in particolare attraverso la CTU svolta in sede penale e la documentazione sulla segnaletica e sulle condizioni della strada. Il giudice ritiene, in sostanza, che ulteriori mezzi istruttori non avrebbero inciso sul cuore del ragionamento causale, ormai saldamente ancorato alla condotta del conducente.
Sul piano processuale, la scelta appare coerente con il principio di rilevanza della prova. Una volta ritenuto che gli elementi decisivi fossero già emersi in modo univoco e che la domanda fosse infondata per difetto del nesso causale, l’ammissione di ulteriori prove sarebbe risultata superflua. La sentenza mostra così di muoversi secondo un criterio di economia processuale pienamente legittimo.
9. Considerazioni conclusive
La sentenza del Tribunale di Lecce offre una ricostruzione rigorosa e sistematicamente coerente della responsabilità da custodia della strada pubblica in presenza di una condotta di guida gravemente imprudente del danneggiato. Il principio che ne emerge è netto: anche nel paradigma oggettivo dell’art. 2051 c.c., la responsabilità del custode viene meno quando l’ente fornisca la prova che il danno è stato determinato da un fattore esterno dotato di autonoma efficacia causale, e tale fattore può essere individuato nella condotta del danneggiato stesso, quando essa si ponga in termini di macroscopica violazione delle regole di prudenza imposte dalla segnaletica e dal codice della strada.
Particolarmente condivisibile è la valorizzazione del ruolo della segnaletica e del limite di velocità come strumenti di prevenzione del rischio. La Provincia non viene esonerata perché la strada fosse intrinsecamente sicura, ma perché il rischio derivante dal dissesto era stato reso conoscibile e governabile mediante una condotta di guida prudente, che il motociclista ha radicalmente violato. Ne deriva una lettura dell’art. 2051 c.c. non riduttiva ma equilibrata, nella quale la custodia della cosa non annulla il dovere dell’utente di conformarsi ai pericoli segnalati.
La pronuncia si segnala anche per la precisione con cui delimita gli obblighi del custode in relazione alle barriere di sicurezza, escludendo che l’assenza di tali dispositivi, in una strada a bassa velocità massima consentita, integri di per sé una omissione colposa o un difetto della res.
Nel complesso, si tratta di una decisione tecnicamente solida, che riafferma un principio di fondo di particolare rilievo: la responsabilità da custodia della strada non è incompatibile con il fortuito rappresentato dalla condotta dell’utente, e anzi trova proprio in tale nozione il punto di equilibrio tra tutela del danneggiato e limite oggettivo dell’obbligazione risarcitoria del custode. In presenza di una velocità quasi tripla rispetto al limite e di una manovra di sorpasso vietata, il dissesto del manto stradale, pur astrattamente rilevante, cessa di costituire causa giuridicamente imputabile dell’evento e degrada a mera occasione del sinistro.
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