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Fideiussione, foro del consumatore e competenza territoriale: la qualifica del garante non si determina più per riflesso dal debitore principale

Massima

Nella fideiussione prestata da persona fisica a garanzia di un’obbligazione contratta da una società, la qualità di consumatore del garante deve essere accertata autonomamente, verificando se il fideiussore abbia agito per scopi estranei alla propria attività professionale o imprenditoriale. L’accessorietà della fideiussione non consente di trasferire automaticamente al garante la qualifica soggettiva del debitore principale. Ne consegue che il fideiussore estraneo alla compagine sociale e privo di ingerenza gestionale beneficia del foro inderogabile del consumatore, con incompetenza del giudice adito in luogo diverso e revoca del decreto ingiuntivo emesso da giudice territorialmente incompetente.


1. Il nucleo della decisione: garanzia personale e foro competente

La pronuncia affronta una questione di particolare rilievo nel contenzioso bancario: la possibilità per il fideiussore persona fisica, che abbia garantito un debito societario, di invocare la disciplina consumeristica e il relativo foro inderogabile.

La banca aveva ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di due fideiussori per il pagamento di somme dovute in forza di un rapporto bancario facente capo a una società. Gli opponenti avevano eccepito l’incompetenza territoriale del Tribunale adito, sostenendo che, in quanto persone fisiche residenti nel circondario di altro foro, dovesse applicarsi il criterio inderogabile previsto dal Codice del consumo.

Il Tribunale aveva respinto l’eccezione, ritenendo assorbente la natura imprenditoriale del debito principale e valorizzando l’accessorietà della fideiussione. La Corte d’Appello riforma la decisione, revoca il decreto ingiuntivo e dichiara competente il Tribunale del foro del consumatore.

2. Il superamento della teoria del “professionista di riflesso”

Il passaggio centrale della sentenza riguarda il superamento dell’impostazione tradizionale secondo cui la qualifica soggettiva del fideiussore sarebbe attratta da quella del debitore principale.

Secondo tale tesi, poiché la fideiussione è contratto accessorio rispetto all’obbligazione garantita, il garante di un debitore professionale o imprenditoriale dovrebbe essere considerato, a sua volta, non consumatore. È la teoria del cosiddetto “professionista di riflesso” o “di rimbalzo”.

La Corte evidenzia, tuttavia, che tale orientamento è stato progressivamente abbandonato alla luce della giurisprudenza euro-unitaria e della successiva elaborazione della Corte di Cassazione. L’accessorietà resta un tratto strutturale dell’obbligazione fideiussoria, ma non può incidere sulla qualificazione soggettiva del garante ai fini della normativa di protezione del consumatore.

3. L’autonomia della qualifica soggettiva del fideiussore

La decisione afferma un principio netto: la qualità di consumatore del fideiussore deve essere valutata autonomamente.

Il giudice deve verificare se, nel concreto, il garante abbia prestato la fideiussione nell’ambito della propria attività professionale o imprenditoriale, oppure per finalità private. Non rileva, da sola, la natura professionale del debitore principale.

L’accessorietà non trasforma il fideiussore nel duplicato soggettivo del debitore garantito. Il contratto accessorio resta collegato all’obbligazione principale sul piano oggettivo, ma la disciplina consumeristica impone di guardare alla posizione concreta della persona fisica che assume la garanzia.

4. La posizione della fideiubente estranea alla società

Nel caso concreto, la Corte distingue la posizione dei due garanti.

Una fideiubente era moglie divorziata dell’altro garante, ma risultava estranea alla compagine sociale della società debitrice. Non era socia, non era amministratrice e non risultavano provati atti di ingerenza nell’attività imprenditoriale della società.

La garanzia era stata prestata, dunque, non nell’esercizio di una funzione imprenditoriale o professionale, ma per ragioni di natura privata, legate al rapporto personale con l’altro fideiussore. In tale posizione, la garante deve essere qualificata come consumatrice.

Ne deriva l’applicazione dell’art. 33, comma 2, lett. u), del Codice del consumo, che radica la competenza nel foro del consumatore.

5. La diversa posizione del socio-amministratore

Diversa è la posizione dell’altro fideiussore, unico socio e amministratore della società debitrice principale.

Egli aveva prestato la garanzia nell’ambito dell’attività imprenditoriale, in quanto soggetto direttamente coinvolto nella gestione e nell’interesse economico della società finanziata. In tale caso, non può riconoscersi la qualità di consumatore.

La Corte evita, quindi, ogni automatismo: non tutti i fideiussori di una società sono consumatori, ma neppure tutti ne sono esclusi. Occorre un accertamento individualizzato, fondato sul ruolo effettivo del garante rispetto alla società e all’operazione garantita.

6. Cumulo soggettivo, connessione e prevalenza del foro del consumatore

Il profilo più interessante riguarda gli effetti processuali della qualifica consumeristica riconosciuta a uno dei garanti.

La Corte richiama il principio secondo cui, quando una domanda abbia ad oggetto un rapporto di consumo, il foro del consumatore, in quanto foro speciale e inderogabile, prevale anche rispetto alle restanti parti coinvolte nel cumulo soggettivo, salvo diverse ipotesi di connessione qualificata.

Nel caso concreto, la presenza di una fideiubente consumatrice determina la competenza del Tribunale del luogo di residenza del consumatore anche rispetto alla controversia complessiva, coinvolgente l’altro fideiussore.

La tutela consumeristica non può essere svuotata attraverso la scelta del foro relativo al debitore principale o mediante il cumulo di domande nei confronti di garanti con posizioni soggettive differenti.

7. Revoca del decreto ingiuntivo e riassunzione davanti al giudice competente

Accertata l’incompetenza territoriale del Tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, la Corte revoca il provvedimento monitorio.

La controversia dovrà essere riassunta davanti al Tribunale territorialmente competente entro il termine indicato. La revoca del decreto non incide, di per sé, sulla fondatezza sostanziale della pretesa creditoria, ma elimina il titolo monitorio emesso da giudice privo di competenza territoriale inderogabile.

La decisione si colloca quindi sul piano processuale, lasciando impregiudicato l’accertamento del credito nel giudizio davanti al foro competente.

8. La compensazione delle spese per mutamento giurisprudenziale

La Corte compensa integralmente le spese di entrambi i gradi.

La ragione risiede nel mutamento giurisprudenziale intervenuto sul tema della qualificazione del fideiussore. In presenza di un precedente orientamento che valorizzava l’accessorietà della fideiussione e di un successivo approdo che impone la valutazione autonoma della posizione del garante, la compensazione appare coerente con l’oggettiva complessità interpretativa della questione.

9. Considerazioni conclusive

La sentenza assume rilievo perché conferma l’abbandono definitivo dell’automatismo fondato sull’accessorietà della fideiussione.

La qualifica di consumatore non si trasmette né si esclude per riflesso dalla natura del debitore principale. Il fideiussore persona fisica deve essere valutato nella sua concreta posizione: se è socio, amministratore o soggetto funzionalmente collegato all’attività della società, difficilmente potrà invocare la protezione consumeristica; se invece è estraneo alla struttura imprenditoriale e presta garanzia per ragioni private, il foro del consumatore deve trovare applicazione.

La decisione si apprezza per l’equilibrio sistematico: conserva l’accessorietà della fideiussione sul piano oggettivo dell’obbligazione garantita, ma impedisce che essa venga impropriamente utilizzata per comprimere le tutele soggettive del garante-consumatore.



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