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Carta docente ai supplenti: la continuità della funzione formativa impone la parità di trattamento

Massima

Il docente assunto con contratto a tempo determinato ha diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione quando abbia svolto attività didattica comparabile a quella del personale di ruolo. L’esclusione fondata sulla sola natura precaria del rapporto integra una discriminazione vietata dal diritto euro-unitario e impone la disapplicazione della normativa interna limitativa. Il beneficio deve essere riconosciuto nella forma propria della Carta docente, o strumento equipollente, con attribuzione dell’importo annuo di euro 500 per ciascun anno scolastico utile, oltre accessori dalla maturazione del diritto alla concreta attribuzione.


1. Il tema della decisione: formazione professionale e personale docente non di ruolo

La pronuncia si inserisce nel contenzioso, ormai ampiamente consolidato, relativo al riconoscimento della Carta docente in favore del personale assunto con contratti a termine.

La ricorrente aveva svolto attività di docenza per quattro annualità scolastiche, dal 2020/2021 al 2023/2024, senza ricevere il beneficio economico annuale destinato alla formazione continua dei docenti. La domanda giudiziale era volta a ottenere l’attribuzione della Carta elettronica, o di uno strumento equivalente, per l’importo complessivo di euro 2.000.

Il Ministero, pur ritualmente evocato, è rimasto contumace. Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda, valorizzando la piena comparabilità della prestazione resa dalla docente precaria rispetto a quella del personale di ruolo.

2. La Carta docente come strumento vincolato alla formazione

La Carta docente non ha natura retributiva in senso stretto. Essa costituisce uno strumento funzionale all’aggiornamento professionale, alla crescita culturale e al rafforzamento delle competenze didattiche.

Il beneficio è destinato a finanziare beni e servizi formativi e culturali, non a incrementare liberamente il patrimonio del docente. Proprio per tale ragione, il rimedio principale non consiste nel pagamento ordinario di una somma di denaro, ma nell’attribuzione della Carta o di uno strumento equipollente, con i medesimi vincoli previsti per il personale a tempo indeterminato.

Questa natura funzionale è decisiva: se la misura serve alla qualità dell’insegnamento, non può essere riservata solo al personale stabile quando anche il docente a termine contribuisce, in concreto, all’erogazione del servizio scolastico.

3. Il divieto di discriminazione del personale a tempo determinato

Il fondamento giuridico della decisione risiede nel principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili.

La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato vieta trattamenti deteriori fondati esclusivamente sulla durata del rapporto, salvo che ricorrano ragioni oggettive. Nel caso della Carta docente, la mera precarietà contrattuale non costituisce ragione idonea a giustificare l’esclusione.

Il docente precario svolge le stesse mansioni, opera nella stessa comunità scolastica, assume responsabilità didattiche analoghe e partecipa alla medesima funzione pubblica di istruzione. Pertanto, ove la prestazione sia effettivamente comparabile, la mancata attribuzione della Carta si traduce in una disparità di trattamento ingiustificata.

4. La comparabilità della prestazione didattica

Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per il riconoscimento del beneficio in relazione a tutte le annualità indicate.

La ricorrente aveva svolto supplenze di durata significativa e funzionalmente collegate all’anno scolastico: dal 5 ottobre 2020 al 10 giugno 2021, dal 7 settembre 2021 al 31 agosto 2022, dall’8 settembre 2022 al 30 giugno 2023 e dall’1 settembre 2023 al 30 giugno 2024.

Tali servizi dimostrano una prestazione non episodica né meramente occasionale, ma stabilmente inserita nella programmazione didattica annuale. Da qui la piena sovrapponibilità, sul piano funzionale, con l’attività del docente di ruolo.

5. La disapplicazione della disciplina interna limitativa

Una volta accertata la comparabilità, il giudice è tenuto a rimuovere l’effetto discriminatorio derivante dalla normativa interna che riserva il beneficio ai soli docenti a tempo indeterminato.

La disapplicazione non altera la disciplina della Carta, ma ne estende l’applicazione ai lavoratori a termine che si trovino in posizione equivalente. Il risultato è la parità di trattamento nella fruizione dello strumento formativo, non la creazione di un beneficio nuovo.

Il giudice nazionale, in presenza di una norma interna incompatibile con il diritto dell’Unione, deve garantire effettività alla tutela antidiscriminatoria, riconoscendo al docente precario il medesimo trattamento spettante al docente di ruolo comparabile.

6. Permanenza nel sistema scolastico e interesse ad agire

La decisione valorizza anche la permanenza della ricorrente nelle graduatorie vigenti.

Tale elemento conferma l’interesse attuale all’attribuzione della Carta. La formazione del docente, infatti, non si esaurisce nell’anno in cui il beneficio avrebbe dovuto essere erogato, ma si colloca in una dimensione professionale continuativa. Se il docente resta inserito nel sistema scolastico, permane l’utilità concreta dell’adempimento in forma specifica.

La Carta può quindi essere riconosciuta anche per annualità pregresse, purché il docente conservi un collegamento attuale con il sistema educativo.

7. La misura del beneficio e gli accessori

Il Tribunale riconosce euro 500 per ciascuna annualità utile, per un totale di euro 2.000.

L’importo deve essere messo a disposizione mediante Carta docente o strumento equipollente, con interessi o rivalutazione secondo il regime applicabile ai crediti nei confronti della pubblica amministrazione, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.

La condanna non è dunque meramente monetaria, ma conformativa: l’Amministrazione deve assicurare alla ricorrente la fruizione dello strumento formativo, secondo la finalità propria dell’istituto.

8. Le spese di lite

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico del Ministero.

La liquidazione tiene conto del valore della causa, della serialità del contenzioso e dell’istruttoria prevalentemente documentale. Il riconoscimento delle spese in favore del difensore antistatario conferma l’applicazione ordinaria del principio di soccombenza.

9. Considerazioni conclusive

La pronuncia conferma un principio ormai centrale nel diritto scolastico: la Carta docente non può essere negata al docente precario che svolga una prestazione didattica comparabile a quella del personale di ruolo.

Il diritto alla formazione è funzionale alla qualità dell’insegnamento e non può dipendere dalla stabilità formale del rapporto. Se l’Amministrazione si avvale del docente a termine per garantire il servizio scolastico, deve riconoscergli anche gli strumenti necessari per l’aggiornamento professionale.

La decisione si apprezza perché conserva la natura vincolata del beneficio: non denaro libero, ma accesso a uno strumento formativo. In tal modo, la tutela antidiscriminatoria non snatura la Carta docente, ma ne ristabilisce la corretta funzione costituzionale ed euro-unitaria: sostenere la professionalità di chi insegna, indipendentemente dalla precarietà del contratto.



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