Volo cancellato a causa di uno sciopero: quando spettano davvero i 250, 400 o 600 euro e quando la compagnia può rifiutare la compensazione
La parola “sciopero” non basta, da sola, a esonerare la compagnia aerea
Quando una compagnia comunica che un volo è stato cancellato “a causa di uno sciopero”, molti passeggeri ritengono che non vi sia più nulla da chiedere. Per anni, del resto, numerosi vettori hanno utilizzato il riferimento allo sciopero quasi come una formula automatica per opporre l’esistenza di una “circostanza eccezionale” e negare la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento (CE) n. 261/2004.
Questa impostazione, oggi, è giuridicamente errata.
La Corte di giustizia dell’Unione europea ha progressivamente chiarito che occorre distinguere soprattutto tra scioperi interni alla compagnia aerea e scioperi esterni alla sua organizzazione.
Lo sciopero dei piloti, degli assistenti di volo o di altro personale della stessa compagnia, quando riguarda ordinari conflitti relativi alle condizioni di lavoro, alla retribuzione o all’organizzazione aziendale, non costituisce normalmente una circostanza eccezionale capace di liberare il vettore dall’obbligo di compensazione.
Diversa è la situazione dello sciopero dei controllori del traffico aereo, del personale aeroportuale o di altri soggetti terzi rispetto alla compagnia: in questi casi può effettivamente ricorrere una circostanza eccezionale. Ma neppure allora l’esclusione della compensazione è automatica. Il vettore deve dimostrare il concreto collegamento tra lo sciopero e la cancellazione e deve provare che il disservizio non avrebbe potuto essere evitato neppure adottando tutte le misure ragionevoli.
La risposta alla domanda «volo cancellato per sciopero: mi spettano i soldi?» dipende quindi innanzitutto da chi stava scioperando, perché, quando il passeggero è stato informato e quali alternative gli sono state offerte.
Tecnicamente non si parla sempre di “risarcimento”, ma di compensazione pecuniaria
Un’altra precisazione è fondamentale.
I noti importi di 250, 400 e 600 euro previsti dal Regolamento n. 261/2004 costituiscono una compensazione pecuniaria forfettaria.
Il passeggero non deve dimostrare di avere subito un danno esattamente pari a quella somma.
Se ricorrono i presupposti, il diritto nasce direttamente dalla normativa europea.
Il vero risarcimento del danno ulteriore è una questione distinta. L’articolo 12 del Regolamento lascia impregiudicato il diritto del passeggero a ottenere un eventuale risarcimento supplementare secondo le altre norme applicabili, fermo il possibile coordinamento con la compensazione già ricevuta.
Questa differenza permette di comprendere perché una persona possa, in determinate situazioni, avere contemporaneamente diritto alla compensazione forfettaria, al rimborso di spese sostenute per hotel o pasti e, se ne ricorrono rigorosamente i presupposti, anche all’ulteriore risarcimento di specifici danni.
All’8 settembre 2026 continua ad applicarsi il Regolamento n. 261/2004 vigente
Nel 2026 l’Unione europea ha definitivamente approvato una rilevante riforma dei diritti dei passeggeri aerei.
Il Consiglio dell’Unione europea ha dato il via libera definitivo il 13 luglio 2026 al nuovo regolamento, che interviene anche sulla disciplina delle circostanze eccezionali, dei rimborsi, della riprotezione e dell’informazione dei passeggeri.
Le nuove regole, tuttavia, non sono ancora applicabili all’8 settembre 2026. Il Consiglio ha precisato che il nuovo quadro entrerà in vigore dodici mesi e venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Per una cancellazione verificatasi oggi occorre pertanto applicare il Regolamento (CE) n. 261/2004 nel testo attualmente vigente e la giurisprudenza della Corte di giustizia che ne ha chiarito l’interpretazione.
Questo è particolarmente importante proprio in materia di scioperi.
La regola generale sulle “circostanze eccezionali”
L’articolo 5, paragrafo 3, del Regolamento n. 261/2004 consente al vettore di non corrispondere la compensazione pecuniaria quando dimostri che la cancellazione è stata provocata da circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche adottando tutte le misure del caso.
La Corte di giustizia ha costruito intorno a questa norma un test composto da due requisiti cumulativi.
L’evento deve, per natura o origine, non essere inerente al normale esercizio dell’attività del vettore e deve essere sottratto al suo effettivo controllo.
Se manca anche soltanto uno dei due elementi, non vi è circostanza eccezionale ai fini dell’esonero dalla compensazione.
La nozione deve inoltre essere interpretata restrittivamente, perché costituisce un’eccezione al principio di elevata protezione dei passeggeri previsto dal diritto dell’Unione.
Lo sciopero dei piloti della stessa compagnia non è normalmente una circostanza eccezionale
La pronuncia più importante è la sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia del 23 marzo 2021 nella causa C-28/20, Airhelp contro SAS.
La controversia riguardava uno sciopero dei piloti della SAS organizzato dai sindacati nell’ambito delle trattative sul contratto collettivo.
La compagnia sosteneva che si trattasse di una circostanza straordinaria non dipendente dalla propria volontà.
La Corte ha respinto questa impostazione.
Uno sciopero del personale del vettore diretto a ottenere miglioramenti delle condizioni di lavoro, aumenti retributivi, modifiche degli orari o altre rivendicazioni collegate al rapporto di lavoro appartiene alla normale dinamica delle relazioni industriali di un’impresa.
Secondo la Corte, un vettore aereo, come qualsiasi altro datore di lavoro, deve poter prevedere la possibilità di conflitti con il proprio personale e dispone normalmente di strumenti per prepararsi e limitarne gli effetti.
La conseguenza è molto rilevante: se il volo viene cancellato perché scioperano i piloti della compagnia che avrebbe dovuto operarlo, la compagnia non può rifiutare automaticamente la compensazione invocando lo sciopero.
La stessa regola vale per gli assistenti di volo e per gli altri dipendenti del vettore
Il principio non riguarda soltanto i piloti.
Ciò che conta è il carattere interno dello sciopero.
Uno sciopero organizzato dagli assistenti di volo, dal personale tecnico o dagli altri dipendenti della stessa impresa può essere sottoposto al medesimo ragionamento quando le rivendicazioni riguardino il rapporto di lavoro con il vettore.
La Corte di giustizia ha chiarito che le relazioni tra il vettore e il proprio personale fanno parte della normale gestione dell’impresa.
Non è quindi decisivo stabilire se il lavoratore che sciopera sia fisicamente a bordo dell’aereo.
È decisivo comprendere se l’evento appartenga alla sfera organizzativa e lavorativa della compagnia.
Non cambia nulla soltanto perché lo sciopero era perfettamente legittimo e proclamato dai sindacati
Un altro argomento frequentemente utilizzato dalle compagnie consiste nell’affermare che lo sciopero era stato formalmente proclamato da un sindacato e rispettava la legislazione nazionale.
Anche questo elemento, da solo, non trasforma lo sciopero in circostanza eccezionale.
Nella causa Airhelp/SAS la Corte ha espressamente stabilito che il principio opera anche quando l’azione sindacale sia organizzata conformemente alla normativa nazionale e nel rispetto del preavviso previsto.
La legittimità sindacale dello sciopero e la sua qualificazione ai fini dei diritti dei passeggeri sono questioni differenti.
Una compagnia non può quindi sostenere:
«Lo sciopero era regolarmente proclamato, pertanto non dobbiamo pagare».
Questa conclusione non discende dal diritto europeo.
Anche lo “sciopero selvaggio” del personale può non essere eccezionale
La Corte di giustizia era intervenuta già nel 2018 nelle cause riunite Krüsemann e altri contro TUIfly, relative alla cosiddetta “wildcat strike”.
Dopo l’annuncio improvviso di una ristrutturazione aziendale, moltissimi dipendenti si erano contemporaneamente dichiarati malati, provocando cancellazioni e fortissimi ritardi.
La compagnia sosteneva che un’azione spontanea e non formalmente organizzata dal sindacato fosse necessariamente fuori dal proprio controllo.
La Corte ha invece escluso anche in quella fattispecie la natura eccezionale dell’evento, perché la reazione del personale era stata provocata da una decisione aziendale di ristrutturazione e si inseriva nelle normali conseguenze sociali della gestione dell’impresa.
Il principio dimostra che non è l’etichetta formale attribuita all’astensione dal lavoro a decidere il caso.
Occorre verificare origine e controllo dell’evento.
Esiste però un’importante eccezione anche per uno sciopero dei dipendenti della compagnia
La Corte di giustizia ha introdotto una precisazione rilevante.
Uno sciopero interno può assumere natura eccezionale quando le rivendicazioni dei lavoratori riguardino questioni che soltanto le autorità pubbliche possono soddisfare e che, quindi, siano realmente sottratte al controllo della compagnia.
Non basta pertanto stabilire che gli scioperanti siano dipendenti del vettore.
Occorre verificare anche l’origine concreta della protesta.
Uno sciopero dei piloti per ottenere un aumento salariale è normalmente interno e non eccezionale.
Una mobilitazione provocata da una decisione pubblica completamente estranea alla sfera decisionale del datore di lavoro potrebbe invece richiedere una diversa valutazione.
Lo sciopero dei controllori del traffico aereo è normalmente il caso opposto
Se a scioperare sono i controllori del traffico aereo, la situazione cambia radicalmente.
I controllori non sono normalmente personale della compagnia che deve operare il volo.
Le loro decisioni incidono dall’esterno sulla possibilità di utilizzare lo spazio aereo.
La Corte di giustizia ha indicato proprio gli scioperi dei controllori di volo come esempio di evento esterno alla sfera di controllo del vettore.
In questo caso può dunque ricorrere una circostanza eccezionale e la compagnia può essere esonerata dalla compensazione di 250, 400 o 600 euro.
La parola decisiva è, tuttavia, “può”.
Non basta produrre il calendario dello sciopero dei controllori.
Il vettore deve ancora dimostrare che quello specifico sciopero abbia concretamente provocato la cancellazione del volo contestato e che non esistessero ragionevoli misure capaci di evitare il disservizio.
Anche lo sciopero del personale aeroportuale può essere circostanza eccezionale
La stessa logica si applica, in linea generale, allo sciopero del personale di un aeroporto.
Addetti alla sicurezza, personale di gestione dello scalo o altri lavoratori appartenenti a soggetti terzi possono impedire materialmente la regolare effettuazione dei voli senza essere sottoposti al controllo del vettore.
La Corte ha richiamato espressamente gli scioperi del personale aeroportuale tra gli esempi di eventi esterni che possono costituire circostanze eccezionali.
Anche in questo caso, tuttavia, non esiste una presunzione assoluta.
Bisogna verificare la concreta posizione dei lavoratori, il loro rapporto con la compagnia e la reale incidenza dello sciopero sul volo interessato.
Il personale di handling richiede una valutazione particolarmente attenta
Bagagli, check-in, imbarco, movimentazione dell’aeromobile e numerosi altri servizi aeroportuali sono spesso affidati a società di handling distinte dalla compagnia.
Uno sciopero dei dipendenti di un handler indipendente può presentare le caratteristiche di un evento esterno.
Ma la qualificazione non dovrebbe essere effettuata in modo puramente nominalistico.
Occorre verificare il rapporto tra la società di handling e il vettore, il grado di controllo concretamente esercitabile, la natura del servizio interessato e le alternative disponibili.
La regola generale rimane quella fissata dalla Corte: l’esonero richiede un evento esterno alla normale attività del vettore e realmente fuori dal suo controllo.
Lo sciopero generale nazionale può costituire circostanza eccezionale
Anche uno sciopero generale nazionale può incidere simultaneamente su aeroporti, trasporti pubblici, sicurezza, servizi aeroportuali e controllo del traffico.
In queste situazioni è più plausibile che il vettore possa dimostrare l’esistenza di una circostanza eccezionale, soprattutto quando il blocco derivi da soggetti sui quali non può esercitare alcun controllo.
Ma la compagnia deve comunque spiegare perché quello specifico volo non poteva essere effettuato.
La semplice esistenza di uno sciopero nazionale non dovrebbe diventare una giustificazione indistinta per cancellare qualsiasi collegamento programmato nello stesso arco temporale.
Deve esistere un vero nesso causale tra sciopero e cancellazione
Questo punto è essenziale.
Immaginiamo che uno sciopero dei controllori si concluda alle ore 10.
Un volo previsto alle ore 20 viene cancellato e la compagnia si limita a indicare “strike”.
L’esistenza dello sciopero non dimostra automaticamente che la cancellazione serale ne sia stata una conseguenza inevitabile.
Il vettore deve spiegare l’effetto concreto dello sciopero sulla propria operatività: rotazione dell’aeromobile, equipaggio fuori posizione, slot persi, restrizioni del controllo del traffico o altre conseguenze effettivamente collegate all’evento.
La Commissione europea chiarisce infatti che, per beneficiare dell’esenzione, la compagnia deve provare tanto il collegamento tra la circostanza eccezionale e il disservizio quanto l’impossibilità di evitarlo nonostante l’adozione di tutte le misure ragionevoli.
L’effetto “a catena” dello sciopero non autorizza cancellazioni indiscriminate
Uno sciopero avvenuto la mattina può certamente alterare l’intera programmazione della giornata.
Un aeromobile può non raggiungere l’aeroporto dal quale avrebbe dovuto operare il volo successivo.
Un equipaggio può superare i limiti di servizio.
Gli slot possono essere persi.
Ma quanto più ci si allontana temporalmente dall’evento straordinario, tanto più diventa importante verificare se il vettore abbia adottato misure ragionevoli per ristabilire la regolarità operativa.
Non può essere sufficiente sostenere che “lo sciopero ha avuto ripercussioni sulla rete” senza ulteriori elementi.
La circostanza eccezionale deve essere collegata alla concreta cancellazione.
Non basta dimostrare lo sciopero: bisogna dimostrare anche di avere adottato tutte le misure ragionevoli
L’articolo 5, paragrafo 3, contiene due condizioni.
Il vettore deve dimostrare una vera circostanza eccezionale e deve inoltre dimostrare che la cancellazione non avrebbe potuto essere evitata neppure adottando tutte le misure del caso.
Quest’ultimo elemento viene talvolta trascurato.
Una compagnia non è obbligata a compiere sacrifici tecnicamente o economicamente insostenibili.
Deve però dimostrare di avere organizzato le proprie risorse in modo ragionevole rispetto all’evento.
Possono assumere rilievo, a seconda della fattispecie, la possibilità di utilizzare altri equipaggi, modificare rotazioni, riproteggere il passeggero o adottare altri interventi compatibili con le risorse disponibili.
La prova non può quindi fermarsi al comunicato sindacale.
Se lo sciopero era noto da settimane, il vettore deve organizzarsi
Il fatto che uno sciopero sia stato preannunciato può assumere un significato particolare.
Nel caso dello sciopero interno, la prevedibilità rafforza addirittura la conclusione secondo cui l’evento appartiene alla normale gestione dell’impresa.
Nella sentenza Airhelp/SAS, la Corte ha osservato che un datore di lavoro può normalmente prevedere un’azione sindacale, soprattutto quando è stato dato un formale preavviso, e dispone quindi di un certo margine per prepararsi e mitigarne gli effetti.
Per uno sciopero esterno la preannunciabilità non elimina necessariamente il carattere eccezionale, ma resta importante nella valutazione delle misure che il vettore avrebbe ragionevolmente potuto adottare.
Attenzione: anche con uno sciopero interno la compensazione non spetta sempre
Qui si trova una delle distinzioni più importanti dell’intera materia.
Il fatto che uno sciopero del personale della compagnia non sia una circostanza eccezionale non significa che ogni passeggero interessato abbia automaticamente diritto ai 250, 400 o 600 euro.
Esistono infatti anche le eccezioni legate al momento nel quale il passeggero viene informato della cancellazione e alla riprotezione offertagli.
Queste eccezioni operano indipendentemente dalla natura dello sciopero.
Pertanto un volo cancellato per sciopero dei piloti può non generare compensazione se la compagnia ha avvertito il passeggero con sufficiente anticipo.
Se il passeggero viene avvertito almeno 14 giorni prima, la compensazione non spetta
In base al Regolamento n. 261/2004, la compagnia non deve corrispondere la compensazione pecuniaria quando dimostra di avere informato il passeggero della cancellazione almeno due settimane prima della partenza prevista.
Questo significa che anche uno sciopero interno dei piloti può non dare diritto ai 250, 400 o 600 euro se il volo viene cancellato e il passeggero viene correttamente informato più di quattordici giorni prima.
Restano naturalmente gli altri diritti derivanti dalla cancellazione, in particolare la scelta tra rimborso e riprotezione secondo le condizioni previste.
Se l’avviso arriva tra 14 e 7 giorni prima, conta il volo alternativo
Se il passeggero viene informato della cancellazione tra due settimane e sette giorni prima della partenza, la compensazione può essere esclusa soltanto se gli viene offerta una riprotezione che permetta:
di partire non più di due ore prima rispetto all’orario originario;
e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario di arrivo originariamente previsto.
Se l’alternativa non rispetta tali parametri, il diritto alla compensazione può invece rimanere.
Se l’avviso arriva meno di sette giorni prima, le condizioni diventano ancora più rigorose
Quando la cancellazione viene comunicata a meno di sette giorni dalla partenza, la compagnia evita la compensazione attraverso la riprotezione soltanto se il volo alternativo consente:
di partire non più di un’ora prima rispetto all’orario originario;
e di arrivare meno di due ore dopo l’orario originariamente previsto.
Questa disciplina è particolarmente importante negli scioperi.
Molte mobilitazioni vengono proclamate in anticipo, ma la compagnia può decidere quali singoli voli cancellare soltanto pochi giorni prima.
La data che conta è quella nella quale il passeggero viene effettivamente informato della cancellazione del proprio volo, non semplicemente il giorno nel quale lo sciopero è diventato di dominio pubblico.
Spetta alla compagnia dimostrare quando il passeggero è stato informato
L’articolo 5 del Regolamento pone espressamente sul vettore l’onere di provare se e quando abbia comunicato la cancellazione al passeggero.
La compagnia non può quindi limitarsi a sostenere che una email era “stata inviata”.
In caso di contestazione deve essere in grado di ricostruire il procedimento attraverso il quale l’informazione è stata trasmessa.
Questo assume particolare rilievo quando il biglietto sia stato acquistato tramite agenzia o intermediario e il passeggero sostenga di avere ricevuto l’avviso soltanto pochi giorni prima della partenza.
Quanto spetta se la compensazione è dovuta
Nel quadro attualmente applicabile, gli importi restano quelli tradizionali previsti dall’articolo 7 del Regolamento.
Per le tratte fino a 1.500 km, spettano 250 euro.
Per le tratte intracomunitarie superiori a 1.500 km e per le altre tratte comprese tra 1.500 e 3.500 km, spettano 400 euro.
Per le ulteriori tratte superiori a 3.500 km, spettano 600 euro.
La somma è dovuta per passeggero.
Una famiglia di quattro persone che abbia diritto a 250 euro ciascuna può quindi avere una pretesa complessiva di 1.000 euro, indipendentemente dal prezzo relativamente basso eventualmente pagato per i biglietti.
Il prezzo del biglietto non determina l’importo della compensazione
Un biglietto da 39 euro può dare diritto a una compensazione di 250 euro.
Un biglietto da 800 euro sulla medesima tratta può dare diritto agli stessi 250 euro.
La compensazione è infatti forfettaria e collegata principalmente alla distanza della tratta, non al valore commerciale del biglietto.
È una tutela standardizzata costruita per compensare il grave disagio prodotto dalla cancellazione o dal ritardo prolungato.
La compensazione può essere ridotta del 50% in caso di riprotezione particolarmente efficace
Se il passeggero viene riprotetto e raggiunge la destinazione finale con un ritardo contenuto entro determinate soglie, il vettore può ridurre del 50% l’importo della compensazione.
Le soglie attualmente applicabili sono due ore per le tratte fino a 1.500 km, tre ore per determinate tratte intermedie e quattro ore per le tratte più lunghe interessate dalla disciplina.
Si può quindi scendere, nei casi previsti, da 250 a 125 euro, da 400 a 200 euro oppure da 600 a 300 euro.
Rimborso e compensazione sono due diritti diversi
Uno degli errori più frequenti consiste nel pensare:
«Mi hanno restituito il prezzo del biglietto, quindi non posso chiedere i 250 euro».
Non è necessariamente vero.
Il rimborso del biglietto restituisce ciò che il passeggero aveva pagato per un trasporto che non verrà effettuato.
La compensazione pecuniaria indennizza invece il disagio provocato dalla cancellazione nelle condizioni stabilite dal Regolamento.
Le due tutele possono quindi coesistere.
Se un volo viene cancellato all’ultimo momento a causa dello sciopero interno dei piloti e il passeggero decide di non partire più, può avere diritto sia al rimborso del biglietto sia, ricorrendone tutti i presupposti, alla compensazione pecuniaria.
In caso di cancellazione il passeggero deve poter scegliere tra rimborso e riprotezione
A prescindere dalla causa della cancellazione, il vettore deve offrire la scelta prevista dall’articolo 8.
Il passeggero può optare per il rimborso del biglietto, nelle condizioni previste, oppure per il trasporto alternativo verso la destinazione finale alla prima opportunità, oppure per un volo alternativo in una data successiva conveniente per il passeggero, subordinatamente alla disponibilità dei posti.
La compagnia non può decidere unilateralmente di rimborsare il biglietto se il passeggero vuole invece raggiungere la destinazione attraverso una ragionevole riprotezione.
Il rimborso deve essere effettuato entro sette giorni
Quando il passeggero sceglie il rimborso nelle condizioni previste dal Regolamento, il pagamento deve essere effettuato entro sette giorni.
Il rimborso non può essere trasformato unilateralmente in un voucher obbligatorio.
L’utilizzo di buoni di viaggio richiede il consenso del passeggero secondo la disciplina europea applicabile.
Anche se lo sciopero è “eccezionale”, l’assistenza resta dovuta
Questa è probabilmente la tutela che le compagnie spiegano meno chiaramente.
Supponiamo che il volo sia cancellato a causa di uno sciopero nazionale dei controllori di volo.
Il vettore dimostra correttamente che si tratta di una circostanza eccezionale.
Può quindi non dovere i 250, 400 o 600 euro.
Non significa però che il passeggero debba essere abbandonato in aeroporto.
Restano i diritti al rimborso o alla riprotezione e, durante l’attesa del trasporto alternativo, gli obblighi di assistenza previsti dal Regolamento.
La circostanza eccezionale elimina, quando ne ricorrono le condizioni, la compensazione forfettaria; non elimina il nucleo essenziale dell’assistenza.
Pasti, bevande e albergo possono quindi spettare anche durante uno sciopero dei controllori
Se l’attesa richiede diverse ore, devono essere forniti pasti e bevande in relazione alla durata.
Se la riprotezione impone uno o più pernottamenti, il vettore deve provvedere alla sistemazione alberghiera e al trasferimento tra aeroporto e struttura.
Sono inoltre previsti gli strumenti di comunicazione contemplati dall’articolo 9.
L’obbligo non scompare soltanto perché la compagnia non è responsabile dello sciopero.
È una forma di protezione assistenziale del passeggero distinta dalla responsabilità per l’evento.
Se la compagnia non offre assistenza, bisogna conservare tutte le ricevute
Quando il vettore non fornisce pasti, albergo o trasferimenti dovuti, il passeggero può essere costretto a provvedere autonomamente.
In questa situazione è essenziale conservare ricevute e fatture.
Le spese devono essere necessarie, ragionevoli e proporzionate alla situazione.
Un pernottamento in un normale hotel quando la compagnia non offre alcuna sistemazione presenta una posizione molto diversa dalla scelta volontaria di una suite di lusso quando erano disponibili alternative adeguate a costi ragionevoli.
La richiesta deve essere costruita sulla necessità della spesa causata dall’inadempimento del vettore.
Se la compagnia non riprotegge il passeggero, può diventare necessario acquistare autonomamente un altro volo
Il diritto europeo impone al vettore di proporre la riprotezione verso la destinazione finale alla prima opportunità.
La Commissione europea chiarisce che, se la compagnia non rispetta tale obbligo, può dover rimborsare i costi del trasporto alternativo che il passeggero sia stato ragionevolmente costretto ad acquistare.
Questo non significa che il viaggiatore possa scegliere indiscriminatamente qualsiasi volo disponibile a qualsiasi prezzo.
Prima è opportuno chiedere espressamente la riprotezione al vettore e conservarne la risposta o il mancato intervento.
Soltanto successivamente, se la compagnia non propone una soluzione adeguata e il viaggio non può ragionevolmente attendere, l’acquisto autonomo può assumere rilievo ai fini della successiva richiesta di rimborso.
Uno sciopero esterno non autorizza quindi la compagnia a limitarsi a restituire il biglietto
Immaginiamo un volo cancellato per sciopero dei controllori.
Il passeggero deve partecipare a un evento il giorno successivo e chiede di essere riprotetto.
La compagnia comunica semplicemente:
«Abbiamo disposto il rimborso».
Una decisione unilaterale di questo tipo non rispetta necessariamente l’articolo 8 se priva il passeggero della scelta tra rimborso e trasporto alternativo.
La circostanza eccezionale riguarda la compensazione.
Non cancella il diritto di scelta sulle modalità con cui gestire la cancellazione.
Se il volo viene soltanto ritardato dallo sciopero
Le medesime distinzioni assumono rilievo anche quando il volo non venga cancellato ma arrivi molto tardi.
La giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto alla compensazione quando il passeggero raggiunge la destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore, salvo circostanze eccezionali.
Pertanto uno sciopero interno del personale della compagnia che produca un ritardo all’arrivo di almeno tre ore può generare il medesimo diritto alla compensazione, sempre che non ricorrano altre cause di esclusione.
Uno sciopero esterno può invece consentire l’esonero se la compagnia prova i requisiti della circostanza eccezionale.
Se il ritardo alla partenza raggiunge cinque ore, il passeggero può anche rinunciare al viaggio
Quando il ritardo alla partenza raggiunge almeno cinque ore, il Regolamento riconosce al passeggero, nelle condizioni previste, il diritto al rimborso del biglietto e, quando necessario in presenza di un viaggio già iniziato, al volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale.
Anche questo diritto opera indipendentemente dalla questione della compensazione forfettaria.
Lo sciopero può produrre anche danni economici superiori alla compensazione
Un passeggero può perdere una notte d’albergo già pagata.
Può essere costretto a sostenere costi aggiuntivi.
Può perdere una coincidenza non ricompresa nello stesso contratto.
In questi casi la compensazione di 250, 400 o 600 euro potrebbe non esaurire teoricamente tutte le pretese.
L’articolo 12 del Regolamento n. 261/2004 lascia infatti impregiudicato il possibile risarcimento supplementare, ferma la possibilità di detrarre quanto già riconosciuto ai sensi del Regolamento.
Il risarcimento supplementare non è però automatico.
A differenza della compensazione forfettaria, richiede la prova del danno, del nesso causale e degli ulteriori presupposti previsti dalla disciplina concretamente applicabile.
Per i danni derivanti dal ritardo può entrare in gioco anche la Convenzione di Montreal
La Convenzione di Montreal disciplina la responsabilità del vettore per i danni derivanti dal ritardo nel trasporto aereo.
L’articolo 19 prevede, in linea generale, la responsabilità del vettore, ma consente l’esonero quando questi dimostri di avere adottato tutte le misure ragionevolmente necessarie per evitare il danno oppure che fosse impossibile adottarle.
Si tratta di una disciplina diversa dalla compensazione standardizzata del Regolamento n. 261/2004.
Non è quindi corretto sommare automaticamente qualsiasi perdita economica ai 250, 400 o 600 euro senza verificare il titolo giuridico e la prova del danno.
Se lo sciopero cancella la partenza di un pacchetto turistico
Una cancellazione può produrre effetti anche sul contratto di viaggio complessivo.
Se volo e soggiorno fanno parte di un vero pacchetto turistico, non bisogna limitarsi al rapporto con la compagnia.
Può entrare in gioco anche la responsabilità dell’organizzatore prevista dal Codice del Turismo, soprattutto rispetto alla corretta esecuzione complessiva del pacchetto, alla riprogrammazione del viaggio e agli eventuali difetti di conformità.
La compensazione del Regolamento n. 261/2004 e i diritti derivanti dal pacchetto possono quindi appartenere a piani differenti.
Il passeggero deve evitare di perdere i propri diritti verso il tour operator concentrandosi esclusivamente sul reclamo al vettore.
Il voucher non può essere imposto al posto della compensazione
L’articolo 7 del Regolamento stabilisce che la compensazione sia corrisposta attraverso le modalità previste dalla norma e che l’utilizzo di buoni di viaggio o altri servizi richieda l’accordo del passeggero.
Pertanto una compagnia che riconosca il diritto alla compensazione non può unilateralmente sostituire 400 euro con un voucher utilizzabile soltanto sui propri voli.
Il passeggero può rifiutare tale modalità quando non l’abbia accettata.
“Operational reasons due to strike” è una motivazione troppo generica
Quando viene respinta la domanda, il consumatore dovrebbe chiedere quale sciopero abbia provocato la cancellazione.
Occorre sapere:
chi scioperava;
se quei lavoratori appartenevano alla compagnia o a un soggetto esterno;
quali attività erano interessate;
in quale fascia oraria operava lo sciopero;
quale collegamento esistesse con lo specifico volo;
quali misure alternative siano state valutate.
Una formula generica come “operational disruption due to industrial action” non permette di verificare i presupposti dell’articolo 5, paragrafo 3.
L’onere di provare la circostanza eccezionale grava sulla compagnia.
Se scioperano i piloti, la compagnia non può trasformarli in un soggetto “terzo”
In alcune strutture societarie il personale può essere assunto attraverso società collegate, agenzie o organizzazioni del gruppo.
La qualificazione deve essere effettuata guardando alla realtà del rapporto e dell’evento.
La finalità protettiva del Regolamento sarebbe facilmente elusa se fosse sufficiente organizzare diversamente i rapporti societari per trasformare qualunque conflitto lavorativo interno in circostanza esterna.
Il punto resta quello indicato dalla Corte: bisogna stabilire se il conflitto appartenga sostanzialmente alla normale gestione delle relazioni lavorative della compagnia e se questa disponga di un effettivo margine di controllo.
Il fatto che altre compagnie abbiano volato può essere un elemento utile, ma non una prova definitiva
Se durante uno sciopero il proprio volo viene cancellato mentre numerosi altri vettori operano normalmente, questo dato può indurre a verificare più attentamente la giustificazione fornita.
Non dimostra però automaticamente che la cancellazione fosse evitabile.
Compagnie differenti possono disporre di slot diversi, personale diverso, aeromobili posizionati diversamente e autorizzazioni operative differenti.
Il dato può essere utilizzato come elemento indiziario, non come prova autosufficiente.
Anche il numero elevato di voli cancellati non dimostra automaticamente l’eccezionalità
Uno sciopero interno può produrre centinaia di cancellazioni.
La sua dimensione economica non lo rende per ciò solo una circostanza eccezionale.
Nella causa Airhelp/SAS lo sciopero durò sette giorni e provocò un numero significativo di cancellazioni, ma la Corte escluse comunque l’esonero proprio perché l’evento apparteneva alla normale dinamica del rapporto tra il vettore e il proprio personale.
L’intensità dell’impatto non sostituisce quindi il test giuridico su origine e controllo.
Primo caso pratico: sciopero dei piloti Ryanair, easyJet, Lufthansa o altra compagnia
Il volo viene cancellato due giorni prima della partenza perché scioperano i piloti dipendenti della compagnia.
Il passeggero non riceve una riprotezione che rientri nelle soglie temporali previste dall’articolo 5.
In una fattispecie ordinaria di rivendicazioni salariali o sulle condizioni di lavoro, lo sciopero interno non costituisce una circostanza eccezionale secondo la giurisprudenza Airhelp/SAS.
Il passeggero può quindi avere diritto alla compensazione di 250, 400 o 600 euro, oltre ai diritti di rimborso o riprotezione e assistenza.
Secondo caso: sciopero dei piloti comunicato tre settimane prima
Lo sciopero è interno e dunque, di regola, non straordinario.
La compagnia, però, comunica personalmente al passeggero la cancellazione venti giorni prima della partenza.
In questo caso la compensazione pecuniaria non è comunque dovuta perché opera la distinta esclusione relativa all’avviso effettuato almeno quattordici giorni prima.
Il passeggero conserva invece i diritti collegati alla cancellazione, tra cui la scelta prevista dall’articolo 8.
Questo esempio dimostra perché non basta chiedersi chi scioperava.
Terzo caso: sciopero dei controllori di volo
La cancellazione viene provocata dalla chiusura o dalla forte limitazione dello spazio aereo dovuta allo sciopero dei controllori.
Si tratta tipicamente di un evento esterno alla compagnia e potenzialmente qualificabile come circostanza eccezionale.
Se il vettore prova il nesso causale e l’impossibilità di evitare la cancellazione attraverso misure ragionevoli, i 250, 400 o 600 euro possono non essere dovuti.
Restano però rimborso o riprotezione e assistenza.
Quarto caso: sciopero del personale dell’aeroporto
Gli addetti ai controlli di sicurezza dello scalo scioperano e l’aeroporto non riesce a gestire normalmente i passeggeri.
Anche questo evento può essere esterno al vettore.
La compagnia può quindi invocare l’articolo 5, paragrafo 3, ma dovrà dimostrare l’effettiva incidenza dello sciopero sul volo e le misure ragionevolmente adottate.
Non basta la mera coincidenza temporale tra sciopero e cancellazione.
Quinto caso: sciopero terminato molte ore prima del volo
La compagnia cancella un collegamento serale sostenendo che uno sciopero esterno della mattina ha compromesso la rotazione dell’aereo.
L’argomento non è necessariamente infondato.
Ma il vettore deve dimostrare la concreta catena causale e spiegare perché, nelle molte ore trascorse, non fosse ragionevolmente possibile riorganizzare aeromobili, equipaggi o collegamenti.
Quanto più remoto è l’evento rispetto alla cancellazione, tanto più rilevante diventa la prova del nesso causale e delle misure adottate.
Sesto caso: cancellazione per sciopero interno ma volo alternativo quasi identico
Il passeggero viene avvertito cinque giorni prima e riprotetto su un volo che parte trenta minuti prima e arriva un’ora dopo l’orario originario.
Anche se lo sciopero dei dipendenti della compagnia non è circostanza eccezionale, può operare l’eccezione dell’articolo 5 relativa alla riprotezione comunicata meno di sette giorni prima, perché i nuovi orari rientrano nei limiti previsti.
In questo caso la compensazione può non spettare.
Settimo caso: cancellazione per sciopero esterno e nessun hotel fornito
La compagnia dimostra correttamente che lo sciopero dei controllori era eccezionale e quindi non paga i 400 euro.
Il volo alternativo parte però la mattina seguente e il passeggero deve pernottare.
Il vettore continua ad avere l’obbligo di assistenza.
Se non fornisce l’hotel e il passeggero sostiene personalmente una spesa ragionevole, quella spesa può essere oggetto di richiesta di rimborso.
L’assenza della compensazione non significa assenza di qualsiasi obbligo economico.
Ottavo caso: la compagnia restituisce il biglietto senza chiedere cosa vuole il passeggero
Il passeggero desidera comunque partire e avrebbe preferito essere riprotetto.
La compagnia cancella il volo per sciopero e dispone autonomamente il rimborso.
La disciplina europea impone invece una scelta tra rimborso e trasporto alternativo nelle condizioni previste.
Se il vettore non offre tale scelta e il passeggero deve acquistare un altro biglietto comparabile, può sorgere una domanda relativa alla differenza di costo sostenuta.
Nono caso: sciopero del personale della compagnia ma motivato da una legge statale
I dipendenti protestano contro una misura pubblica che soltanto il Governo può modificare.
Qui non è sufficiente applicare automaticamente la regola sullo sciopero interno.
La Corte ha precisato che, quando le rivendicazioni possono essere soddisfatte esclusivamente dalle autorità pubbliche, lo sciopero può risultare fuori dall’effettivo controllo del vettore e quindi assumere natura eccezionale.
Serve una verifica concreta delle ragioni della mobilitazione.
Decimo caso: il vettore scrive soltanto “strike” e rifiuta il pagamento
Una risposta di questo tipo non dovrebbe essere considerata sufficiente.
Il passeggero può chiedere di conoscere la natura dello sciopero e la documentazione sulla quale la compagnia fonda l’esonero.
La normativa europea impone al vettore l’onere di dimostrare la circostanza eccezionale.
La Commissione europea precisa inoltre che la compagnia deve dimostrare il collegamento tra la circostanza e il disservizio e che questo non avrebbe potuto essere evitato con tutte le misure ragionevoli.
Come deve essere impostato il reclamo
Il reclamo dovrebbe indicare con precisione passeggero, prenotazione, numero e data del volo, tratta, data in cui è stata comunicata la cancellazione e soluzione eventualmente proposta.
Se la compagnia ha invocato lo sciopero, è opportuno contestare specificamente la qualificazione.
Se si trattava di personale della stessa compagnia, il reclamo dovrebbe richiamare il principio elaborato dalla Corte di giustizia nelle cause Airhelp/SAS, C-28/20, e, quando pertinente, Krüsemann e altri, evidenziando che uno sciopero interno collegato alle ordinarie relazioni di lavoro non costituisce automaticamente una circostanza eccezionale.
Se invece lo sciopero era esterno, il passeggero dovrebbe chiedere la prova del collegamento causale con il proprio volo e delle misure ragionevolmente adottate.
Il reclamo deve essere inviato al vettore operativo
Nel sistema del Regolamento n. 261/2004 la responsabilità principale è riferita al vettore aereo operativo, cioè alla compagnia che ha effettuato o avrebbe dovuto effettuare il volo.
Questo dato assume particolare importanza nei voli in code-sharing.
La società che ha venduto il biglietto e quella che avrebbe dovuto materialmente operare il collegamento possono essere differenti.
Il reclamo sulla compensazione deve quindi essere indirizzato al soggetto correttamente individuato secondo il Regolamento.
Se la compagnia non paga, in Italia esiste ConciliaWeb
Dopo avere presentato il reclamo, il passeggero non è obbligato a proseguire per mesi con semplici solleciti.
L’Autorità di regolazione dei trasporti consente di attivare la procedura di conciliazione attraverso ConciliaWeb per le controversie aeree rientranti nell’ambito previsto.
Se la compagnia risponde negativamente, la procedura può essere avviata dopo la risposta.
Se invece non risponde, ART indica che è possibile presentare l’istanza trascorsi 30 giorni dal reclamo.
La conciliazione costituisce uno strumento particolarmente utile proprio quando il vettore liquida la pratica con un generico riferimento allo sciopero.
ENAC può verificare la violazione ma non recupera direttamente il denaro
Per i disservizi rientranti nella competenza italiana, dopo sei settimane senza risposta della compagnia oppure in presenza di una risposta ritenuta insoddisfacente, il passeggero può rivolgersi anche a ENAC.
L’Ente svolge però una funzione di vigilanza e sanzione.
Non decide la controversia civilistica individuale e non condanna direttamente la compagnia a versare i 250, 400 o 600 euro al passeggero.
Per recuperare concretamente il credito assumono quindi maggiore rilievo conciliazione e, se necessario, azione giudiziaria.
Non conviene aspettare troppo prima di reclamare
ENAC segnala la presenza di un contrasto interpretativo sui termini applicabili alle pretese derivanti dal Regolamento e invita prudenzialmente i passeggeri a presentare il reclamo entro sei mesi dal disservizio, pur indicando in generale un termine di due anni per la presentazione del reclamo amministrativo secondo le informazioni dell’Ente.
La strategia più prudente è comunque molto più semplice: contestare immediatamente.
Quando lo sciopero è avvenuto in un determinato giorno, la documentazione sulla mobilitazione, sugli orari e sulle cancellazioni è molto più facilmente reperibile nelle settimane immediatamente successive che non dopo anni.
La documentazione da conservare è determinante
In una controversia sullo sciopero diventano particolarmente importanti la conferma di prenotazione, la carta d’imbarco quando disponibile, la comunicazione di cancellazione, l’orario in cui essa è stata ricevuta, eventuali notifiche dell’app, le alternative proposte dalla compagnia, le ricevute delle spese sostenute e qualsiasi comunicazione che indichi la causa della cancellazione.
È utile conservare anche eventuali schermate nelle quali il vettore dichiara espressamente:
“flight cancelled due to strike”.
Potranno poi essere confrontate con la natura effettiva dello sciopero.
La regola sintetica può essere costruita sulla domanda: “chi sciopera?”
Se scioperano piloti, assistenti di volo o altro personale della stessa compagnia per normali rivendicazioni relative al rapporto di lavoro, la compensazione non può essere esclusa semplicemente invocando lo sciopero.
Se scioperano controllori di volo, personale aeroportuale o altri soggetti esterni, può invece ricorrere una circostanza eccezionale, ma il vettore deve dimostrare nesso causale e inevitabilità del disservizio nonostante l’adozione di misure ragionevoli.
Dopo questa prima verifica bisogna però effettuare la seconda: quando è stata comunicata la cancellazione e quale riprotezione è stata offerta?
Solo combinando le due risposte si può stabilire seriamente se spettino i 250, 400 o 600 euro.
Conclusioni: sciopero interno e sciopero esterno producono conseguenze profondamente diverse
Alla domanda «volo cancellato per sciopero: spetta il risarcimento?» la risposta corretta, nel quadro vigente all’8 settembre 2026, è quindi: molto spesso sì, se lo sciopero riguarda il personale della stessa compagnia; non necessariamente, se lo sciopero è esterno al vettore.
La Corte di giustizia, con la sentenza Airhelp contro SAS, C-28/20, ha stabilito che lo sciopero organizzato dai sindacati del personale del vettore per rivendicazioni concernenti retribuzione e condizioni di lavoro non costituisce una circostanza eccezionale. Il principio vale anche se lo sciopero è stato legalmente proclamato e preannunciato.
Anche lo sciopero spontaneo del personale provocato da decisioni organizzative della compagnia può rimanere nella sfera dell’attività ordinaria dell’impresa, come dimostrato dalla precedente giurisprudenza Krüsemann/TUIfly.
Sono invece potenzialmente straordinari gli scioperi esterni, quali quelli dei controllori del traffico aereo o del personale aeroportuale. In questi casi, tuttavia, il vettore non può limitarsi a indicare la parola “sciopero”: deve provare che l’evento abbia concretamente determinato la cancellazione e che questa non potesse essere evitata adottando tutte le misure ragionevoli.
Anche quando lo sciopero è interno, la compensazione può però non spettare se il passeggero è stato informato della cancellazione almeno 14 giorni prima, oppure se, nei periodi di preavviso più brevi, gli è stata offerta una riprotezione che rispetta gli stretti limiti temporali previsti dall’articolo 5.
Quando la compensazione è dovuta, nel regime oggi applicabile gli importi sono ancora 250 euro, 400 euro o 600 euro per passeggero, a seconda della distanza e della tipologia della tratta.
Soprattutto, anche quando uno sciopero esterno rappresenti una vera circostanza eccezionale e faccia venir meno la compensazione pecuniaria, non vengono meno gli altri diritti fondamentali del passeggero: scelta tra rimborso e riprotezione, pasti e bevande durante l’attesa, albergo e trasferimenti quando siano necessari pernottamenti.
La distinzione finale è quindi decisiva: circostanza eccezionale significa possibile esclusione dei 250, 400 o 600 euro; non significa che la compagnia possa lasciare il passeggero senza volo alternativo, rimborso e assistenza.
Per questo, davanti a una cancellazione motivata con uno sciopero, il passeggero non dovrebbe mai fermarsi alla comunicazione standard della compagnia. Deve verificare chi abbia scioperato, quale fosse la causa della mobilitazione, quando sia stato informato, quale soluzione alternativa gli sia stata offerta e quale prova il vettore disponga del concreto collegamento tra sciopero e cancellazione.
Solo questa ricostruzione consente di stabilire se il rifiuto della compensazione sia realmente fondato oppure se la parola “sciopero” sia stata utilizzata impropriamente come formula per sottrarsi a un pagamento che, secondo il diritto europeo, continua invece a essere dovuto.
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