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Stalking, prova dello stato d’ansia e contatti attraverso i social: quando la persecuzione digitale assume rilevanza penale

La Cassazione e il significato effettivo della sentenza n. 32837 del 2026

La sentenza della Quinta Sezione penale della Corte di cassazione n. 32837, deliberata il 5 maggio 2026 e depositata il 3 settembre 2026, interviene su una materia particolarmente delicata: la configurazione del delitto di atti persecutori, previsto dall’articolo 612-bis del codice penale, e la successiva violazione delle prescrizioni cautelari adottate dall’autorità giudiziaria a protezione della persona offesa.

La decisione assume particolare interesse perché prende in considerazione una vicenda nella quale le condotte persecutorie si erano sviluppate contemporaneamente nello spazio fisico e in quello digitale: appostamenti, pedinamenti, soste nei pressi dell’abitazione della vittima, messaggi, videochiamate e iniziative attraverso i social network.

La portata della pronuncia deve tuttavia essere correttamente delimitata.

Non siamo di fronte a una rivoluzione che avrebbe improvvisamente eliminato la necessità di provare gli elementi costitutivi dello stalking. Né la Cassazione ha stabilito che qualsiasi richiesta di amicizia su Facebook costituisca un atto persecutorio.

La sentenza affronta invece due piani giuridicamente distinti.

Il primo riguarda il reato di atti persecutori ex articolo 612-bis c.p. e, in particolare, le modalità attraverso le quali può essere dimostrato il grave e perdurante stato di ansia o paura della persona offesa.

Il secondo riguarda il diverso delitto previsto dall’articolo 387-bis c.p., che punisce chi viola un provvedimento giudiziale di allontanamento o di divieto di avvicinamento, comprese le prescrizioni con le quali sia stato vietato di comunicare con la persona offesa.

La distinzione è essenziale, perché evita l’equivoco secondo il quale sarebbe sufficiente inviare una singola richiesta di amicizia per essere automaticamente responsabili di stalking.

Lo stalking rimane un reato abituale caratterizzato dalla reiterazione delle condotte

L’articolo 612-bis del codice penale punisce chi, mediante condotte reiterate di minaccia o molestia, provochi nella persona offesa almeno uno degli eventi specificamente individuati dalla norma.

Nel testo vigente nel 2026, il reato è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi, salvo che il fatto costituisca un reato più grave.

Il legislatore non incrimina quindi il semplice comportamento sgradito o una singola interazione indesiderata.

La struttura della fattispecie richiede anzitutto una reiterazione di minacce o molestie.

Lo stalking è infatti tradizionalmente qualificato come reato abituale improprio: la rilevanza penale nasce dalla successione delle condotte e dalla loro capacità di produrre uno degli eventi tipici descritti dalla norma.

Una telefonata isolata, un messaggio occasionale o una singola richiesta di amicizia, considerati autonomamente, non equivalgono necessariamente al delitto di atti persecutori.

Essi possono però assumere significato molto diverso quando vengono inseriti in una sequenza di comportamenti insistenti, invasivi o minacciosi.

È il contesto complessivo a trasformare episodi apparentemente neutri in elementi di una condotta persecutoria.

I tre eventi alternativi previsti dall’articolo 612-bis

Il delitto di stalking richiede che le condotte reiterate producano almeno uno degli eventi alternativamente previsti dalla legge.

Il primo è il perdurante e grave stato di ansia o di paura.

Il secondo consiste nel fondato timore per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di una persona legata da relazione affettiva alla vittima.

Il terzo è rappresentato dalla necessità per la persona offesa di alterare le proprie abitudini di vita.

La natura alternativa di questi eventi è particolarmente importante.

Il pubblico ministero non deve dimostrare contemporaneamente che la vittima sia stata colpita da un grave stato d’ansia, abbia temuto per la propria incolumità e abbia modificato le proprie abitudini.

È sufficiente che venga provato uno di tali eventi, purché sussista il necessario rapporto causale con le condotte persecutorie.

Naturalmente, nella realtà concreta gli effetti possono sovrapporsi.

Una persona sottoposta per mesi a pedinamenti, telefonate e messaggi può sviluppare un grave stato di paura e, proprio per quella paura, modificare gli itinerari utilizzati per recarsi al lavoro, cambiare numero telefonico o evitare determinati luoghi.

Lo stato di ansia non coincide con una malattia psichiatrica

Uno dei passaggi più rilevanti della giurisprudenza riguarda proprio il significato dell’espressione “grave e perdurante stato di ansia o di paura”.

L’articolo 612-bis non richiede che tale condizione raggiunga il livello di una patologia clinicamente diagnosticabile.

Questa distinzione discende dalla diversa struttura del reato di stalking rispetto al delitto di lesioni personali.

Se il legislatore avesse voluto subordinare la configurabilità degli atti persecutori alla produzione di una malattia psichica, avrebbe costruito la fattispecie in termini differenti.

La norma tutela invece la libertà morale della persona e la possibilità di condurre la propria esistenza senza essere sottoposta a un sistema reiterato di intimidazione, controllo e molestia.

Il grave stato di ansia può quindi essere penalmente rilevante anche quando non integri una vera patologia psichiatrica secondo i criteri medico-legali.

Di conseguenza, una diagnosi psichiatrica, una certificazione del pronto soccorso o una perizia medica non costituiscono requisiti necessari per l’esistenza del reato.

L’assenza di un certificato medico non significa assenza di prova

Da questa affermazione non deve però essere tratta la conclusione opposta, altrettanto erronea, secondo cui lo stato d’ansia sarebbe automaticamente presunto sulla base della semplice denuncia della vittima.

Il fatto che una certificazione sanitaria non sia giuridicamente indispensabile non elimina l’onere di dimostrare l’evento previsto dall’articolo 612-bis.

Il giudice deve individuare elementi concreti dai quali ricavare l’effettiva esistenza di un turbamento grave e perdurante.

La prova può derivare dalle dichiarazioni della persona offesa, purché ritenute attendibili; dai comportamenti assunti successivamente alle condotte persecutorie; dalle testimonianze di familiari, amici o colleghi; dalle modificazioni osservabili della quotidianità; dalla tipologia, dalla frequenza e dall’intensità delle condotte dell’autore.

Possono inoltre assumere rilievo proprio il ricorso a uno psicologo, l’assunzione di farmaci, la sostituzione della scheda telefonica, la modifica degli itinerari abituali, la richiesta di essere accompagnati oppure l’adozione di particolari precauzioni.

Il certificato medico è dunque una possibile fonte di prova, spesso molto significativa, ma non costituisce un elemento costitutivo del reato.

Nessuna vera rivoluzione probatoria: la Cassazione conferma un orientamento già consolidato

Sotto questo profilo, la sentenza n. 32837 del 2026 non rappresenta una radicale inversione rispetto alla precedente giurisprudenza.

La Cassazione aveva già ripetutamente affermato che il grave e perdurante stato d’ansia non deve necessariamente concretizzarsi in una patologia clinicamente accertata.

La Quinta Sezione, con sentenza n. 27554 del 2023, aveva già chiarito che il turbamento considerato dall’articolo 612-bis può prescindere dall’accertamento di uno stato patologico.

Ancora più recentemente, la sentenza n. 11131 del 24 marzo 2026 aveva espressamente ribadito che la prova del grave e perdurante stato d’ansia o dell’alterazione delle abitudini di vita non richiede un accertamento clinico né una perizia medica.

La pronuncia del settembre 2026 deve quindi essere collocata all’interno di questa linea interpretativa.

La vera rilevanza della decisione consiste nel confermare l’orientamento in una vicenda nella quale la dimensione digitale della persecuzione assume un ruolo particolarmente significativo.

Il giudice può ricavare lo stato di ansia anche dalla natura delle condotte persecutorie

La giurisprudenza ammette che la valutazione possa essere fondata anche sulle caratteristiche concrete della condotta.

La durata delle persecuzioni, la frequenza dei contatti, il contenuto delle minacce, i pedinamenti, gli appostamenti e l’insistenza delle comunicazioni possono costituire indici fortemente significativi.

Occorre tuttavia evitare un automatismo.

Non è corretto affermare che la reiterazione delle molestie costituisca contemporaneamente la prova certa dell’evento.

Condotta ed evento rimangono concettualmente distinti.

Il giudice deve verificare se quelle condotte abbiano effettivamente prodotto nella specifica persona offesa una delle conseguenze richieste dall’articolo 612-bis.

Proprio per questo la Cassazione richiede normalmente che lo stato psicologico sia ancorato a elementi sintomatici concretamente rilevabili.

Il mero fastidio, l’irritazione o la normale tensione derivante da un rapporto sentimentale conflittuale non sono sufficienti.

La legge parla espressamente di stato di ansia o paura “grave” e “perdurante”, termini che impediscono di dilatare indefinitamente l’ambito della fattispecie penale.

L’alterazione delle abitudini di vita deve essere concreta e apprezzabile

Anche il terzo evento previsto dall’articolo 612-bis richiede una valutazione sostanziale.

Non è necessario che la persona offesa rivoluzioni completamente la propria esistenza.

La vittima non deve necessariamente cambiare città, abbandonare il lavoro o barricarsi in casa perché possa ritenersi integrato il reato.

La giurisprudenza considera rilevanti anche modificazioni meno radicali, quando esse rappresentino una concreta conseguenza delle condotte persecutorie.

Cambiare numero telefonico, modificare gli orari degli spostamenti, evitare determinati luoghi, rinunciare ad attività abituali, farsi accompagnare oppure adottare precauzioni prima inesistenti possono costituire elementi significativi.

Anche in questo caso, però, non esiste una regola secondo cui qualsiasi piccola modificazione della quotidianità integri automaticamente l’evento.

Occorre considerare complessivamente intensità, durata e significato della modifica.

La variazione deve rappresentare una conseguenza effettiva della pressione persecutoria e avere una consistenza apprezzabile rispetto alla precedente organizzazione della vita della persona offesa.

Il mondo digitale non costituisce una zona franca rispetto allo stalking

Un secondo profilo particolarmente rilevante della pronuncia riguarda i mezzi telematici.

Lo sviluppo dei social network e delle applicazioni di messaggistica ha modificato profondamente le modalità attraverso le quali le condotte persecutorie possono essere poste in essere.

Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, posta elettronica e altri strumenti consentono di raggiungere una persona praticamente in ogni momento e indipendentemente dalla distanza fisica.

Il legislatore ha ormai esplicitamente riconosciuto questa dimensione.

Nel testo vigente dell’articolo 612-bis, l’utilizzo di strumenti informatici o telematici assume anche rilievo quale circostanza aggravante.

Non esiste dunque alcuna distinzione ontologica tra molestia fisica e molestia digitale.

Ciò che interessa al diritto penale è il contenuto concreto della condotta e il suo inserimento nel contesto persecutorio.

Una sequenza continua di messaggi, chiamate, videochiamate, contatti attraverso account diversi o richieste sui social può certamente concorrere alla configurazione degli atti persecutori quando ricorrano tutti gli elementi previsti dall’articolo 612-bis.

La richiesta di amicizia su Facebook non costituisce automaticamente stalking

È proprio su questo punto che la formulazione giornalistica della sentenza rischia di generare l’equivoco più grave.

La Cassazione non ha stabilito che una singola richiesta di amicizia su Facebook sia sufficiente a integrare il reato di stalking.

Nel caso affrontato dalla sentenza n. 32837/2026 la richiesta assumeva un significato diverso, perché era stata inviata da un soggetto già sottoposto a un provvedimento giudiziario contenente un divieto di comunicare con la persona offesa.

Il problema giuridico era quindi quello dell’articolo 387-bis c.p., non semplicemente dell’articolo 612-bis.

Il soggetto aveva già ricevuto dall’autorità giudiziaria un comando specifico.

La successiva iniziativa digitale doveva essere valutata come possibile violazione di quel comando.

Divieto di avvicinamento e divieto di comunicazione sono prescrizioni differenti

L’articolo 282-ter del codice di procedura penale disciplina il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Il giudice può imporre all’indagato o all’imputato di mantenere una determinata distanza dalla persona protetta o dai luoghi abitualmente frequentati da quest’ultima.

Accanto alla componente spaziale della misura, il terzo comma dell’articolo 282-ter attribuisce al giudice un ulteriore potere particolarmente importante: quello di vietare all’imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con la persona offesa e con gli altri soggetti eventualmente indicati nel provvedimento.

Le due prescrizioni devono essere distinte.

Il semplice divieto di avvicinamento attiene principalmente alla distanza fisica.

Il divieto di comunicazione impedisce invece il contatto anche a distanza.

Quando quest’ultima prescrizione è stata espressamente adottata, il mezzo utilizzato diventa sostanzialmente irrilevante.

Una telefonata, un SMS, un messaggio WhatsApp, una videochiamata o un’iniziativa attraverso un social network possono tutti rientrare nella nozione di comunicazione vietata.

Perché anche una richiesta di amicizia può violare il provvedimento del giudice

Nella sentenza n. 32837/2026 la Corte valorizza proprio l’ampiezza dell’espressione normativa “attraverso qualsiasi mezzo”.

Una richiesta di amicizia inviata attraverso Facebook non è semplicemente una modifica tecnica della propria lista di contatti.

Dal punto di vista funzionale, costituisce un’iniziativa con la quale un soggetto tenta di raggiungere telematicamente un altro soggetto.

La richiesta genera normalmente una notifica destinata al profilo della persona interessata e le manifesta la volontà del mittente di instaurare o ripristinare un collegamento.

Quando esiste un espresso divieto giudiziale di comunicare, questa iniziativa assume quindi rilevanza anche se la persona offesa non accetta la richiesta.

La ratio è evidente.

Interpretare il divieto come operante soltanto quando la vittima risponde significherebbe far dipendere l’esistenza della violazione dal comportamento della stessa persona che il provvedimento è destinato a proteggere.

Il comando giudiziale è rivolto all’imputato: è lui che deve astenersi dall’iniziativa di contatto.

L’accettazione della richiesta da parte della vittima non è necessaria

Il principio assume una particolare importanza sul piano della struttura del reato.

L’articolo 387-bis tutela non soltanto la persona offesa, ma anche l’autorità delle decisioni giudiziarie.

Il provvedimento cautelare deve essere rispettato indipendentemente dall’esito del tentativo di comunicazione.

Pertanto, quando l’indagato inoltra consapevolmente una richiesta di contatto vietata, la circostanza che la destinataria la ignori, la respinga oppure non la visualizzi immediatamente non elimina necessariamente la violazione.

La logica è analoga a quella sviluppata dalla Cassazione in altre decisioni nelle quali è stato affermato che nemmeno il consenso della persona offesa all’avvicinamento può, di per sé, neutralizzare un provvedimento giudiziale ancora efficace.

La misura cautelare può essere modificata o revocata dall’autorità giudiziaria; non può essere autonomamente sospesa dalle parti.

La videochiamata WhatsApp può avere la stessa rilevanza

Il medesimo principio vale per le videochiamate o gli altri tentativi di contatto attraverso applicazioni di messaggistica.

Quando il provvedimento vieta di comunicare “attraverso qualsiasi mezzo”, l’interprete deve guardare alla funzione dell’azione e non alla tecnologia utilizzata.

Una videochiamata WhatsApp è evidentemente uno strumento destinato a stabilire un contatto diretto.

Anche una chiamata alla quale la vittima non risponda può assumere rilevanza quando rappresenti l’iniziativa volontaria con cui il destinatario della misura tenta di raggiungere la persona protetta.

La tecnologia modifica il mezzo attraverso il quale la prescrizione può essere violata, non la sostanza dell’obbligo.

Il reato di violazione della misura è autonomo rispetto allo stalking originario

Un altro elemento essenziale riguarda l’autonomia dell’articolo 387-bis.

Si tratta di un reato distinto dagli atti persecutori.

Una persona può essere indagata per stalking e, in conseguenza del rischio di reiterazione, essere sottoposta a un divieto di avvicinamento e comunicazione.

Se successivamente viola il divieto, quella nuova condotta può integrare un ulteriore e autonomo reato, indipendentemente dalla responsabilità definitiva per gli originari atti persecutori.

L’articolo 387-bis tutela infatti l’effettività dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria oltre alla sicurezza della vittima.

Il testo vigente prevede per tale delitto la reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi.

Il procedimento è autonomo rispetto a quello concernente il reato presupposto.

Un “clic” non determina automaticamente una condanna al carcere

Occorre quindi correggere anche l’affermazione secondo cui una richiesta di amicizia “porta in cella”.

La violazione dell’articolo 387-bis costituisce certamente un fatto penalmente rilevante e il sistema processuale prevede strumenti molto incisivi.

Il delitto rientra infatti tra quelli per i quali l’articolo 380 del codice di procedura penale prevede l’arresto obbligatorio in flagranza.

Dal 2026 è inoltre applicabile la disciplina della flagranza differita prevista dall’articolo 382-bis c.p.p., quando la responsabilità emerga inequivocabilmente da documentazione videofotografica o da documentazione legittimamente ottenuta attraverso dispositivi informatici o telematici e l’arresto avvenga entro i limiti temporali stabiliti dalla legge.

Questo non significa, tuttavia, che una richiesta di amicizia determini automaticamente una definitiva custodia in carcere.

L’arresto deve ricorrere nelle condizioni previste dalla disciplina processuale, deve essere sottoposto alla convalida dell’autorità giudiziaria e l’eventuale applicazione di una misura cautelare successiva richiede una distinta valutazione.

Allo stesso modo, la violazione delle prescrizioni può giustificare una rivalutazione della misura cautelare precedentemente applicata e, nei casi previsti dalla legge, la sua sostituzione con una misura più grave.

Il passaggio a una misura maggiormente afflittiva non costituisce però una conseguenza meccanica di qualsiasi singolo episodio: devono essere applicate le regole processuali in materia di adeguatezza, proporzionalità ed esigenze cautelari.

La dimensione temporale della violazione è decisiva

Il reato previsto dall’articolo 387-bis presuppone che il soggetto sia legalmente sottoposto al provvedimento.

Ne deriva una conseguenza logica essenziale.

Una comunicazione effettuata prima che la misura cautelare produca i propri effetti nei confronti dell’interessato non può costituire violazione di una prescrizione alla quale quest’ultimo non era ancora sottoposto.

Il dolo richiesto è infatti generico: occorre la consapevolezza della misura e la volontà di porre in essere la condotta contraria al comando giudiziale.

La collocazione temporale delle comunicazioni diventa quindi decisiva.

Occorre verificare quando sia stato adottato ed eseguito il provvedimento, quali prescrizioni contenesse e quando siano avvenuti i successivi contatti digitali.

I messaggi precedenti possono comunque rilevare nel processo per stalking

Il fatto che una comunicazione antecedente alla misura non possa integrare la violazione dell’articolo 387-bis non significa che essa sia processualmente irrilevante.

Il medesimo messaggio può infatti costituire uno degli episodi attraverso i quali viene ricostruita la sequenza persecutoria originaria.

È quindi necessario mantenere distinti i due piani.

Prima del provvedimento cautelare, i messaggi possono contribuire, insieme alle altre condotte, alla dimostrazione del reato di atti persecutori.

Dopo il provvedimento, una nuova comunicazione può contemporaneamente assumere rilievo come prosecuzione della condotta persecutoria e come violazione della prescrizione giudiziaria, a seconda delle concrete caratteristiche della vicenda e della contestazione formulata.

La prova digitale assume ormai un ruolo centrale

Le vicende di stalking contemporaneo impongono una crescente attenzione alla conservazione della prova digitale.

Messaggi, screenshot, registri delle chiamate, notifiche dei social network, richieste di contatto e cronologia delle comunicazioni possono consentire di ricostruire frequenza, durata e modalità delle condotte.

Dal punto di vista processuale è tuttavia essenziale che tali elementi vengano acquisiti in modo tale da garantirne attendibilità, provenienza e riferibilità ai soggetti interessati.

Uno screenshot isolato rappresenta certamente un elemento probatorio, ma può diventare necessario verificarne l’autenticità, il contesto e la riconducibilità all’account dell’autore.

Il progressivo ampliamento della flagranza differita alle prove provenienti da dispositivi di comunicazione informatica rafforza ulteriormente la centralità di questa documentazione.

La tutela penale non elimina il principio di tipicità

La maggiore sensibilità dell’ordinamento nei confronti della violenza relazionale e delle persecuzioni digitali non comporta l’abbandono delle garanzie proprie del diritto penale.

Il giudice deve continuare ad accertare rigorosamente gli elementi della fattispecie.

Per il reato di stalking occorrono condotte reiterate di minaccia o molestia, uno degli eventi alternativi previsti dall’articolo 612-bis e il nesso causale tra le condotte e l’evento.

Per il reato di cui all’articolo 387-bis occorre invece l’esistenza di un provvedimento giuridicamente efficace, la concreta prescrizione violata, la consapevolezza del destinatario e la volontaria inosservanza.

Non basta quindi che un comportamento venga percepito come fastidioso per trasformarlo automaticamente in reato.

La funzione della giurisprudenza è proprio quella di adattare le categorie normative alle nuove modalità attraverso le quali le condotte possono manifestarsi, conservando al tempo stesso i confini derivanti dal principio di legalità.

Il significato della sentenza n. 32837/2026

La vera importanza della decisione può essere individuata in due principi.

Il primo conferma che lo stato di ansia o paura previsto dall’articolo 612-bis appartiene alla dimensione dell’esperienza concreta della vittima e non richiede necessariamente la certificazione di una patologia psichiatrica. La prova deve comunque essere seria e può essere ricostruita attraverso elementi sintomatici, comportamenti della persona offesa, testimonianze e caratteristiche delle condotte persecutorie.

Il secondo principio riguarda l’effettività delle misure cautelari nell’ecosistema digitale.

Quando il giudice ha vietato espressamente di comunicare con la persona protetta attraverso qualsiasi mezzo, la prescrizione comprende anche Facebook, WhatsApp e gli altri strumenti telematici. Una richiesta di amicizia può quindi costituire già un’iniziativa di comunicazione vietata, senza che sia necessario attendere l’accettazione della richiesta o l’instaurazione di una conversazione.

Nessun automatismo tra social network, stalking e carcere

La sentenza deve quindi essere letta evitando formule eccessivamente sensazionalistiche.

Non esiste una regola secondo la quale “un clic sui social equivale allo stalking”.

Una singola richiesta di amicizia può essere penalmente neutra, può rappresentare uno degli episodi di una più ampia sequenza persecutoria oppure può integrare un autonomo reato di violazione della misura cautelare.

La qualificazione dipende dal contesto.

Allo stesso modo, l’assenza di una certificazione medica non determina né l’assoluzione dell’imputato né la condanna automatica sulla base delle sole dichiarazioni della vittima.

Significa semplicemente che la legge penale non pretende che il turbamento causato dalla persecuzione diventi una vera malattia prima di poter essere tutelato.

Conclusioni: la protezione della persona si estende dallo spazio fisico allo spazio digitale

La sentenza n. 32837 del 2026 conferma una progressiva evoluzione del sistema penale italiano verso una tutela effettiva della libertà personale e relazionale anche nell’ambiente digitale.

Il principio di fondo è relativamente semplice: una misura che vieta di comunicare con la vittima perderebbe gran parte della propria efficacia se venisse interpretata come riferita esclusivamente alle telefonate tradizionali o ai contatti fisici.

Il divieto accompagna invece la persona protetta anche nello spazio telematico.

Facebook, WhatsApp e gli altri social network rappresentano oggi mezzi ordinari di comunicazione e, proprio per questo, possono trasformarsi anche in strumenti attraverso i quali proseguire una condotta invasiva o eludere le prescrizioni dell’autorità giudiziaria.

Parallelamente, la Cassazione continua a interpretare lo stalking come reato destinato a proteggere la libertà morale prima ancora che il turbamento raggiunga la soglia della patologia clinica.

Questo non significa abbassare lo standard probatorio.

Significa riconoscere che una persona può subire un grave e perdurante stato di paura, essere costretta a modificare concretamente la propria quotidianità o temere seriamente per la propria incolumità pur senza possedere un certificato medico che attribuisca un nome diagnostico alla propria sofferenza.

È questa, più che l’immagine giornalistica del “clic che porta in carcere”, la reale portata della giurisprudenza: la tutela penale segue la persecuzione ovunque essa si manifesti, anche nello spazio digitale, ma resta subordinata alla prova rigorosa degli elementi previsti dalla legge.


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