Rappresentanza ad negotia: tipologie e patologie
La rappresentanza ad negotia è una figura centrale nel diritto privato, in particolare nel diritto civile e commerciale, in quanto consente a un soggetto (il rappresentante) di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato), producendo effetti direttamente nella sfera giuridico-patrimoniale di quest’ultimo. Si tratta, quindi, di una modalità di sostituzione nell’attività negoziale, disciplinata dagli artt. 1387 ss. del Codice Civile.
📌 1. La struttura del fenomeno rappresentativo
Il fenomeno si fonda su una scissione soggettiva tra:
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Il soggetto che compie il negozio giuridico (il rappresentante),
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Il soggetto che subisce o beneficia degli effetti del negozio (il rappresentato).
Ciò si distingue da altre figure come il nuntius (semplice portavoce), che non esprime una volontà propria, ma si limita a trasmettere la volontà altrui.
Caratteri tipici della rappresentanza:
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Manifestazione di volontà negoziale autonoma da parte del rappresentante.
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Spendita del nome altrui, cioè dichiarazione di agire per conto del rappresentato.
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Imputazione diretta degli effetti al rappresentato.
⚙️ 2. Tipologie di rappresentanza
➤ A. Rappresentanza legale
Attribuita direttamente dalla legge, indipendentemente dalla volontà delle parti (es. genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutori, curatori).
➤ B. Rappresentanza volontaria
Deriva da un atto di volontà del rappresentato, normalmente un mandato o una procura, con cui si conferisce il potere di agire in suo nome.
➤ C. Rappresentanza organica
Tipica degli enti e delle persone giuridiche (es. società): si realizza quando l’organo (es. amministratore) agisce per l’ente.
🛑 3. Patologie e anomalie della rappresentanza
Le figure patologiche si manifestano quando il potere rappresentativo è difettoso, assente o esercitato in modo anomalo. Le principali patologie sono:
✅ A. Rappresentanza senza potere (falsus procurator)
Il rappresentante agisce in nome altrui ma senza averne il potere, o oltre i limiti del potere conferitogli.
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Conseguenza: il contratto è inefficace per il rappresentato, che può ratificare ex post l’atto (art. 1399 c.c.).
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In caso di mancata ratifica, il falsus procurator può essere chiamato a risarcire il danno (art. 1398 c.c.), se la controparte era in buona fede.
✅ B. Rappresentanza apparente
Il terzo contraente fa legittimo affidamento sull’esistenza del potere rappresentativo, a causa di comportamenti concludenti del rappresentato.
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Es. tolleranza, prassi continuativa, dichiarazioni precedenti.
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Basata su principi di buona fede e tutela dell’affidamento (Cass. civ. n. 898/2018; Cass. n. 15753/2005).
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Il negozio può essere ritenuto efficace nei confronti del rappresentato anche se formalmente non autorizzato.
✅ C. Rappresentanza mascherata
Si ha quando il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto altrui, senza spendere il nome del rappresentato (rappresentanza indiretta o interposizione reale).
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Il rapporto è interno, con effetti solo tra rappresentante e rappresentato.
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Terzi considerano il rappresentante come parte del contratto.
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Il rappresentato non può agire né essere chiamato nel rapporto con i terzi.
⚖️ 4. Casistica giurisprudenziale recente: rappresentanza apparente e mascherata
📚 Rappresentanza apparente
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Cass. civ., sez. II, n. 11367/2021: il contratto stipulato da un rappresentante privo di procura può produrre effetti se il comportamento del rappresentato ha ingenerato nell’altro contraente il ragionevole affidamento sull’esistenza del potere.
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Cass. civ., sez. I, n. 24056/2020: la rappresentanza apparente si fonda su una valutazione oggettiva dell’idoneità dei comportamenti ad indurre in errore il terzo, senza che rilevi la buona fede del falsus procurator.
📚 Rappresentanza mascherata
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Cass. civ., sez. I, n. 18881/2018: conferma che, in assenza di spendita del nome, il rappresentato non può essere considerato parte del contratto, a meno che non emerga dolo o simulazione.
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Cass. civ., sez. III, n. 26703/2019: sottolinea che il contratto concluso dal rappresentante in nome proprio non consente l’azione diretta del rappresentato contro il terzo, anche se quest’ultimo era a conoscenza della realtà sottostante.
📎 5. Profili operativi e di tutela
🔒 Per il rappresentato
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Dotarsi sempre di procure chiare e specifiche.
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Vigilare sull’uso corretto del potere da parte del rappresentante.
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Evitare comportamenti equivoci che possano indurre terzi in errore (es. tolleranza di firme, deleghe implicite).
🛡️ Per il terzo contraente
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Verificare l’esistenza e l’estensione della procura.
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Acquisire copia del mandato, specie nei rapporti di valore rilevante.
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Raccogliere elementi che provino l’affidamento legittimo in caso di rappresentanza apparente.
🧠 Conclusione: un equilibrio dinamico
La rappresentanza ad negotia rappresenta uno strumento di flessibilità operativa ma espone al rischio di abusi o ambiguità, specie in ambito societario e contrattuale. La giurisprudenza cerca un bilanciamento tra:
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La necessità di certezza dei rapporti giuridici, e
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L’esigenza di tutelare l’affidamento legittimo dei terzi.