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Rappresentanza ad negotia: tipologie e patologie

La rappresentanza ad negotia è una figura centrale nel diritto privato, in particolare nel diritto civile e commerciale, in quanto consente a un soggetto (il rappresentante) di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (il rappresentato), producendo effetti direttamente nella sfera giuridico-patrimoniale di quest’ultimo. Si tratta, quindi, di una modalità di sostituzione nell’attività negoziale, disciplinata dagli artt. 1387 ss. del Codice Civile.


📌 1. La struttura del fenomeno rappresentativo

Il fenomeno si fonda su una scissione soggettiva tra:

  • Il soggetto che compie il negozio giuridico (il rappresentante),

  • Il soggetto che subisce o beneficia degli effetti del negozio (il rappresentato).

Ciò si distingue da altre figure come il nuntius (semplice portavoce), che non esprime una volontà propria, ma si limita a trasmettere la volontà altrui.

Caratteri tipici della rappresentanza:

  • Manifestazione di volontà negoziale autonoma da parte del rappresentante.

  • Spendita del nome altrui, cioè dichiarazione di agire per conto del rappresentato.

  • Imputazione diretta degli effetti al rappresentato.


⚙️ 2. Tipologie di rappresentanza

A. Rappresentanza legale

Attribuita direttamente dalla legge, indipendentemente dalla volontà delle parti (es. genitori esercenti la responsabilità genitoriale, tutori, curatori).

B. Rappresentanza volontaria

Deriva da un atto di volontà del rappresentato, normalmente un mandato o una procura, con cui si conferisce il potere di agire in suo nome.

C. Rappresentanza organica

Tipica degli enti e delle persone giuridiche (es. società): si realizza quando l’organo (es. amministratore) agisce per l’ente.


🛑 3. Patologie e anomalie della rappresentanza

Le figure patologiche si manifestano quando il potere rappresentativo è difettoso, assente o esercitato in modo anomalo. Le principali patologie sono:

A. Rappresentanza senza potere (falsus procurator)

Il rappresentante agisce in nome altrui ma senza averne il potere, o oltre i limiti del potere conferitogli.

  • Conseguenza: il contratto è inefficace per il rappresentato, che può ratificare ex post l’atto (art. 1399 c.c.).

  • In caso di mancata ratifica, il falsus procurator può essere chiamato a risarcire il danno (art. 1398 c.c.), se la controparte era in buona fede.

B. Rappresentanza apparente

Il terzo contraente fa legittimo affidamento sull’esistenza del potere rappresentativo, a causa di comportamenti concludenti del rappresentato.

  • Es. tolleranza, prassi continuativa, dichiarazioni precedenti.

  • Basata su principi di buona fede e tutela dell’affidamento (Cass. civ. n. 898/2018; Cass. n. 15753/2005).

  • Il negozio può essere ritenuto efficace nei confronti del rappresentato anche se formalmente non autorizzato.

C. Rappresentanza mascherata

Si ha quando il rappresentante agisce in nome proprio, ma per conto altrui, senza spendere il nome del rappresentato (rappresentanza indiretta o interposizione reale).

  • Il rapporto è interno, con effetti solo tra rappresentante e rappresentato.

  • Terzi considerano il rappresentante come parte del contratto.

  • Il rappresentato non può agire né essere chiamato nel rapporto con i terzi.


⚖️ 4. Casistica giurisprudenziale recente: rappresentanza apparente e mascherata

📚 Rappresentanza apparente

  • Cass. civ., sez. II, n. 11367/2021: il contratto stipulato da un rappresentante privo di procura può produrre effetti se il comportamento del rappresentato ha ingenerato nell’altro contraente il ragionevole affidamento sull’esistenza del potere.

  • Cass. civ., sez. I, n. 24056/2020: la rappresentanza apparente si fonda su una valutazione oggettiva dell’idoneità dei comportamenti ad indurre in errore il terzo, senza che rilevi la buona fede del falsus procurator.

📚 Rappresentanza mascherata

  • Cass. civ., sez. I, n. 18881/2018: conferma che, in assenza di spendita del nome, il rappresentato non può essere considerato parte del contratto, a meno che non emerga dolo o simulazione.

  • Cass. civ., sez. III, n. 26703/2019: sottolinea che il contratto concluso dal rappresentante in nome proprio non consente l’azione diretta del rappresentato contro il terzo, anche se quest’ultimo era a conoscenza della realtà sottostante.


📎 5. Profili operativi e di tutela

🔒 Per il rappresentato

  • Dotarsi sempre di procure chiare e specifiche.

  • Vigilare sull’uso corretto del potere da parte del rappresentante.

  • Evitare comportamenti equivoci che possano indurre terzi in errore (es. tolleranza di firme, deleghe implicite).

🛡️ Per il terzo contraente

  • Verificare l’esistenza e l’estensione della procura.

  • Acquisire copia del mandato, specie nei rapporti di valore rilevante.

  • Raccogliere elementi che provino l’affidamento legittimo in caso di rappresentanza apparente.


🧠 Conclusione: un equilibrio dinamico

La rappresentanza ad negotia rappresenta uno strumento di flessibilità operativa ma espone al rischio di abusi o ambiguità, specie in ambito societario e contrattuale. La giurisprudenza cerca un bilanciamento tra:

  • La necessità di certezza dei rapporti giuridici, e

  • L’esigenza di tutelare l’affidamento legittimo dei terzi.

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