Estinzione anticipata di finanziamento con cessione del quinto e diritto alla restituzione dei costi
Nota a decisione ABF Palermo, n. 7392/2025
Estinzione anticipata di finanziamento con cessione del quinto e diritto alla restituzione dei costi: applicazione dei principi Lexitor e sentenza Corte Cost. n. 263/2022
1. Oggetto della controversia
La decisione in esame verte sulla domanda di un consumatore relativa al rimborso dei costi non maturati a seguito dell’estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto della pensione stipulato nel 2020. Il ricorrente, dopo aver ricevuto un rimborso parziale dall’intermediario, ha adito l’ABF per ottenere l’integrale restituzione dei costi proporzionalmente riferiti alla vita residua del contratto, per un importo pari a € 1.350,69.
2. Posizioni delle parti
L’intermediario ha opposto:
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l’inapplicabilità del rimborso ai costi c.d. up front (non maturabili nel tempo);
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l’esclusione della propria responsabilità in relazione a costi sostenuti verso terzi (intermediari);
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l’aderenza del proprio operato a prassi contrattuali già ritenute legittime da precedenti giudizi.
3. Quadro normativo e giurisprudenziale
Il Collegio rileva, in via preliminare, l’infondatezza della difesa fondata sull’art. 6-bis del D.P.R. 180/1950, richiamando invece la prevalenza dell’art. 125-sexies TUB (D.lgs. n. 385/1993) come norma applicabile, alla luce della direttiva 2008/48/CE, nonché dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE e dalla Corte Costituzionale.
Di particolare rilievo:
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Corte di Giustizia UE, sent. 11/09/2019, causa C-383/18 (“Lexitor”): la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata deve includere tutti i costi, non solo quelli “recurring”, ma anche quelli “up front”;
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ABF Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019: recepisce il principio Lexitor e riconosce il diritto alla riduzione integrale del costo totale del credito;
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Corte Cost. n. 263/2022: dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11-octies, comma 2, del D.L. 73/2021, nella parte in cui derogava retroattivamente al principio Lexitor, escludendo i costi up front dai rimborsi per i contratti stipulati prima del 25 luglio 2021.
4. Principio di diritto consolidato
La decisione riafferma che, per i contratti antecedenti al 25/07/2021, il consumatore ha diritto al rimborso di tutte le componenti del costo totale del credito (inclusi i costi up front), applicando un criterio di ripartizione proporzionale alla vita residua del contratto.
Viene altresì ribadito che:
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l’applicazione del criterio pro rata temporis è ammessa solo in mancanza di clausole contrattuali differenti fondate su criteri proporzionali equi;
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i costi assicurativi non sono rimborsabili se l’intermediario è beneficiario della polizza.
5. Decisione del Collegio
Pur accogliendo i principi sopra esposti, il Collegio rileva che:
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l’intermediario ha già effettuato un rimborso di € 526,21 dopo il reclamo;
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la quota residua richiesta include somme (es. oneri assicurativi) che non spettano al ricorrente in quanto non rimborsabili;
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il calcolo del ricorrente non si è basato sul corretto criterio equitativo determinabile dal Collegio.
Pertanto, il ricorso è rigettato, ritenendo che non sussista un ulteriore diritto del ricorrente alla retrocessione di somme.
6. Considerazioni conclusive
La decisione rappresenta un ulteriore consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale nazionale e dell’ABF in materia di rimborsabilità dei costi in caso di estinzione anticipata, alla luce della giurisprudenza europea e costituzionale. Il principio Lexitor – che garantisce una tutela piena al consumatore – viene ormai applicato in modo sistematico ai contratti stipulati prima dell’intervento legislativo del 2021.
Resta fermo il principio per cui:
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il diritto al rimborso presuppone una corretta applicazione del criterio proporzionale e non può essere esteso a voci escluse dalla normativa (come i premi assicurativi se il beneficiario è l’intermediario);
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in caso di estinzione anticipata, spetta al Collegio determinare ex aequo et bono la misura del rimborso, in assenza di criteri pattizi proporzionali.
Note giurisprudenziali di riferimento
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CGUE, sent. 11 settembre 2019, C-383/18, “Lexitor”
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Corte Costituzionale, sent. n. 263/2022
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ABF Collegio Coordinamento, dec. n. 26525/2019
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Cass. civ., sez. I, sent. n. 34889/2022 (sulla portata della sentenza Lexitor nel diritto interno)
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Cass. civ., sez. III, sent. n. 3968/2023 (sull’individuazione dei costi oggetto di rimborso)
Dec-20250729-7392

