Giurisprudenza banche

Corte D’Appello di Bari, sez. 2, 06/02/2026

Massima – In materia di contenzioso bancario, l’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. diviene ammissibile – e il suo rigetto integra vizio di attività – quando la parte abbia previamente attivato, senza esito non giustificato, il diritto di copia della documentazione ex art. 119 TUB; ne consegue che l’accertamento del dare-avere, specie in presenza di rapporti complessi e collegati (conti, leasing e derivati), non può essere precluso da un formalistico richiamo all’onere probatorio ex art. 2697 c.c., potendo e dovendo il giudice completare il quadro documentale e disporre CTU contabile. In tema di interest rate swap, l’assenza degli elementi necessari a rendere preventivamente conoscibile la misura dell’alea (criteri di determinazione del mark to market e degli scenari probabilistici) integra indeterminatezza dell’oggetto e conduce a nullità strutturale originaria ex artt. 1325 e 1346 c.c., non degradabile a mera violazione di obblighi informativi.


1. Il perimetro della controversia e la “policentricità” dei rapporti bancari

La decisione si innesta in un giudizio ad elevata complessità oggettiva: più rapporti di conto corrente (uno dei quali affidato), plurimi contratti di leasing e un interest rate swap funzionalmente collegato ai leasing, con contestazioni che spaziano dall’usura (originaria e in corso di rapporto) all’anatocismo, dall’indeterminatezza delle condizioni economiche (commissioni e costi) sino alla nullità del derivato e alle conseguenze risarcitorie e “ripristinatorie” connesse a segnalazioni in Centrale Rischi.

La Corte valorizza, sul piano metodologico, il dato – spesso trascurato nella prassi – secondo cui la “frammentazione” documentale non è un accidente neutro, ma diviene un fattore capace di alterare l’equilibrio processuale quando l’oggetto dell’accertamento richieda la ricostruzione di flussi contabili stratificati, sovente concentrati su un conto “perno” sul quale confluiscono oneri e partite di rapporti collegati. In questa prospettiva, la decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza che tende a considerare l’istruzione tecnica non come surrogato dell’allegazione, bensì come strumento per rendere praticabile l’accertamento, una volta individuati i fatti principali controversi e la pertinenza dei documenti.


2. Specificità dell’appello e funzione “revisoria” del secondo grado: tra sinteticità e intellegibilità

In rito, la Corte disattende l’eccezione di inammissibilità dell’appello principale, pur qualificandolo “caotico” e non rispettoso dei canoni di chiarezza e sinteticità; ciò nondimeno, reputa comunque rintracciabili le ragioni di dissenso e, dunque, i capi effettivamente devoluti. L’argomentazione si raccorda all’insegnamento nomofilattico secondo cui il requisito di specificità dell’impugnazione non esige formule sacramentali né un “progetto alternativo” di sentenza, purché risultino individuati i punti contestati e le critiche al percorso logico-giuridico della decisione gravata, coerentemente con la natura di revisio prioris instantiae dell’appello.

Il passaggio è rilevante perché, senza indulgere a lassismi, evita di trasformare la patologia stilistica dell’atto in un automatismo espulsivo, quando il contenuto consenta comunque il contraddittorio effettivo e l’esercizio della funzione revisoria. Ne deriva un equilibrio non banale tra processo “a misura di comprensibilità” e tutela sostanziale, soprattutto in liti bancarie dove la densità tecnico-contabile rischia di tradursi in contenzioso “di moduli” più che di fatti.


3. Competenza territoriale e foro convenzionale nel leasing: la deroga pattizia cede alla connessione

Sul fronte della competenza, la Corte conferma il rigetto dell’eccezione fondata sul foro convenzionale esclusivo indicato nei contratti di leasing. L’assunto centrale è che il foro pattizio, pur qualificato come “esclusivo”, integra pur sempre una competenza derogabile e non inderogabile; pertanto, esso non impedisce la concentrazione delle cause per connessione (soggettiva e/o oggettiva) quando, per titolo o per oggetto, più domande debbano essere decise unitariamente.

La scelta appare coerente con l’esigenza sistemica di prevenire giudicati potenzialmente incompatibili su rapporti che, pur formalmente distinti, risultano funzionalmente intrecciati (si pensi al derivato collegato ai leasing e alle movimentazioni “a cascata” sui conti correnti). In tale quadro, il foro convenzionale non può divenire uno strumento di “frantumazione difensiva” capace di rendere impraticabile l’accertamento complessivo.


4. Legittimazione del fideiussore e accessorietà: la tutela “in via principale” dell’interesse a far valere l’invalidità del rapporto garantito

Di particolare interesse è la conferma della legittimazione attiva dei fideiussori a sollevare questioni attinenti alla validità del rapporto principale, anche mediante azione proposta in via principale. La Corte richiama l’idea-chiave dell’art. 1939 c.c.: l’obbligazione fideiussoria è intrinsecamente accessoria, sicché l’invalidità della principale si riflette sulla garanzia; da qui l’interesse giuridicamente protetto del garante a far accertare nullità del contratto garantito o di sue clausole.

La portata pratica è notevole: il fideiussore non è confinato al ruolo di “eccepiente in difesa”, ma può attivarsi per prevenire o neutralizzare l’effetto espansivo di una pretesa creditoria che, se fondata su rapporti viziati, finirebbe per riverberarsi automaticamente sulla garanzia. La decisione si muove, dunque, in una logica di effettività della tutela, evitando letture riduttive della legittimazione che finirebbero per contraddire la stessa struttura accessoria della fideiussione.


5. Art. 119 TUB e art. 210 c.p.c.: dal “diritto di copia” alla prova in giudizio

Il cuore processuale della decisione risiede nell’affermazione dell’erroneità del rigetto dell’istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. quando essa sia stata preceduta dall’istanza ex art. 119 TUB rimasta inevasa senza giustificazione. La Corte recepisce l’orientamento di legittimità secondo cui il “presupposto legittimante” l’esibizione giudiziale è proprio il pregresso esperimento del diritto di copia: non si tratta, dunque, di supplire a inerzie colpevoli, ma di evitare che la parte destinataria dell’obbligo di consegna, sottraendo i documenti, determini una sterilizzazione dell’accertamento.

Il punto è delicato perché interseca l’art. 2697 c.c. e il divieto di “esplorazione probatoria”. La Corte, però, non legittima richieste indeterminate: afferma piuttosto che, quando la documentazione è individuata e pertinente e la parte deduce di non esserne in possesso, l’art. 210 c.p.c. diviene strumento fisiologico di completamento del materiale istruttorio, purché ancorato al previo inadempimento dell’istanza ex art. 119 TUB. Ne discende una lettura “funzionale” dell’onere della prova, che non è ritualismo, ma regola per rendere possibile l’accertamento del diritto.


6. CTU contabile e ricostruzione del saldo: l’indeterminatezza della CMS come vizio “operativo”

La Corte dà atto di aver rimediato ai deficit istruttori mediante acquisizione documentale e CTU contabile, condividendone integralmente criteri e conclusioni. Sul piano sostanziale, spicca l’accertamento dell’indeterminatezza della pattuizione relativa alla commissione di massimo scoperto (CMS) con riguardo al conto principale: la CTU rileva che la clausola indicava una percentuale ma non i criteri e le modalità applicative, con conseguente espunzione degli addebiti.

Il ragionamento è coerente con l’idea che la determinatezza (o determinabilità) non riguarda solo il “nome” della commissione, ma la sua concreta regola di calcolo; in mancanza, l’addebito diviene giuridicamente non sorretto da valida pattuizione. La CTU assume, così, una funzione non creativa, bensì ricostruttiva: neutralizza poste non opponibili e ridetermina il saldo secondo regole legali e contrattuali effettivamente verificabili, con esito significativamente favorevole alla correntista, il cui saldo viene accertato a credito in misura ben superiore rispetto a quello risultante dagli estratti conto bancari.


7. Interest rate swap e nullità strutturale: l’alea non conoscibile come indeterminatezza dell’oggetto

Il passaggio più “sistemico” concerne il contratto di interest rate swap. La Corte, dopo aver evidenziato l’assenza di un apprezzabile fine di copertura e lo squilibrio economico in danno della cliente, colloca la questione sul terreno della validità strutturale: l’omessa determinazione del valore di mercato (mark to market) e, soprattutto, la mancata preventiva conoscibilità degli elementi e criteri utilizzati per la sua determinazione – unitamente alla necessità di definire gli scenari probabilistici e la misura qualitativa e quantitativa dell’alea – conducono a indeterminatezza dell’oggetto e, quindi, a nullità ex artt. 1325 e 1346 c.c.

È un punto che merita enfasi: la Corte esclude che ci si trovi dinanzi a una mera violazione informativa o a un difetto di “meritevolezza” della causa; la nullità discende dall’impossibilità, per l’investitore/cliente, di formare un consenso consapevole sulla misura dell’alea, che è componente essenziale del sinallagma aleatorio tipico del derivato. La conseguenza pratica è dirimente nella ricostruzione contabile: il recupero delle perdite subite in esecuzione dello swap diventa una voce determinante nel ribaltamento del saldo del conto “perno”.


8. Segnalazione in Centrale Rischi: illegittimità dei presupposti e onere di allegazione del danno

Sul tema della Centrale Rischi, la Corte opera una distinzione netta tra illegittimità della segnalazione e risarcibilità del pregiudizio. Da un lato, prende atto che, all’esito della CTU, la segnalazione risulta priva dei presupposti, essendo emerso un saldo a credito; dall’altro lato, nega il risarcimento poiché il danno non è in re ipsa e richiede allegazione specifica e prova del nesso causale. Nel caso esaminato, l’allegazione viene ritenuta generica, priva di indicazione concreta delle ricadute patrimoniali (ad esempio perdita di accesso a credito) o non patrimoniali (danno all’immagine), e soprattutto non documentata.

La ratio è chiara: l’ordinamento non trasforma automaticamente l’illecito “segnalatorio” in fonte di risarcimento presunto; la tutela ripristinatoria (cancellazione) può sussistere anche in assenza di prova del danno, ma la tutela compensativa richiede il consueto rigore probatorio, pena la surrettizia introduzione di una responsabilità oggettiva.


9. Fideiussioni “ABI” e nullità antitrust: nullità parziale, ma (nel caso) difetto di interesse

Quanto alla censura di nullità delle fideiussioni per conformità allo schema ABI oggetto di censura antitrust, la Corte richiama la nota ricostruzione: le clausole di reviviscenza, deroga ai termini di cui all’art. 1957 c.c. e sopravvivenza sono state ritenute espressione di intesa restrittiva della concorrenza; tuttavia, l’approdo delle Sezioni Unite conduce, in via ordinaria, a nullità parziale limitata alle clausole “riproduttive” dell’intesa, salvo prova della loro essenzialità ai fini della caducazione dell’intero regolamento negoziale.

Nel caso concreto, pur riconoscendo l’astratta rilevabilità officiosa della nullità, la Corte nega l’utilità della declaratoria sul rilievo dell’assenza di interesse: la “leva” realmente liberatoria per il fideiussore, ossia l’eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., non risulta essere stata tempestivamente proposta, trattandosi di eccezione in senso stretto da sollevarsi nelle prime difese utili. Il punto, al di là dell’esito, è tecnicamente istruttivo: la nullità della clausola derogatoria non produce automaticamente l’effetto estintivo della garanzia, se la parte non attiva tempestivamente il meccanismo decadenziale che quella clausola mirava a neutralizzare. In altri termini, l’antitrust offre un “grimaldello” selettivo, ma la sua efficacia concreta dipende dalla corretta strategia processuale.


10. Esito decisorio: accertamenti, condanne, cancellazione e regolazione delle spese

In accoglimento dell’appello principale “per quanto di ragione”, la Corte accerta il saldo del conto corrente principale a credito della correntista e condanna l’intermediario al pagamento del relativo importo, con interessi dalla chiusura al soddisfo; accerta inoltre un distinto credito, a titolo di rate leasing non rimborsate entro la data di chiusura dei rapporti, ponendolo a carico dell’intermediario, e dispone la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi. Vengono rigettate le altre domande, nonché gli appelli incidentali, con conseguente regolazione delle spese in favore degli appellanti principali.


11. Considerazioni conclusive: la lezione “processuale” prima ancora che sostanziale

La decisione offre una duplice lezione.

La prima è processuale: nelle liti bancarie, l’interazione tra art. 119 TUB e art. 210 c.p.c. non è un tecnicismo, ma il presidio che impedisce al difetto documentale di trasformarsi in improcedibilità sostanziale dell’accertamento. La Corte, valorizzando la previa richiesta stragiudiziale, costruisce un criterio di ammissibilità dell’esibizione che tutela insieme efficienza e parità delle armi.

La seconda è sostanziale: sul derivato, la Corte ribadisce che la validità non può prescindere dalla conoscibilità ex ante della misura dell’alea e dei parametri che la determinano. È un approccio che “strutturalizza” la trasparenza: non la riduce a dovere informativo, ma la tratta come condizione di determinatezza dell’oggetto. In un’epoca in cui la contrattualistica finanziaria tende a rifugiarsi nell’opacità algoritmica, l’affermazione secondo cui l’alea deve essere conoscibile “nella sua totalità” diventa una regola di civilizzazione del rischio.

Infine, la parte sulla Centrale Rischi richiama a un realismo probatorio spesso trascurato: la reputazione creditizia è bene giuridico sensibile, ma la sua lesione risarcibile non si presume; occorrono allegazioni concrete e prova del nesso causale. È una linea che, pur esigente, evita automatismi e incentiva una litigazione più responsabile e documentata.


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