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Invalidità civile, dissenso dalla CTU e soglie per le prestazioni assistenziali: il mero dissenso diagnostico non consente di superare l’accertamento medico-legale adeguatamente motivato

Massima

Nel giudizio introdotto ai sensi dell’art. 445-bis, comma 6, c.p.c. a seguito della contestazione delle conclusioni rese dal consulente tecnico d’ufficio nella fase di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, il ricorrente è tenuto a dedurre specifici errori metodologici, omissioni valutative o incongruenze medico-legali idonei a infirmare l’elaborato peritale, non essendo sufficiente contrapporre una diversa lettura diagnostica del quadro clinico. Qualora il consulente abbia esaminato la documentazione sanitaria ritualmente acquisita, abbia valutato le patologie denunciate in relazione ai deficit funzionali concretamente documentati e abbia fornito chiarimenti sulle contestazioni di parte, il giudice può recepirne le conclusioni, escludendo ulteriori approfondimenti istruttori. Ne consegue il rigetto della domanda diretta al riconoscimento dell’assegno mensile di assistenza e dell’esenzione ticket quando il grado complessivo di invalidità accertato, pari al 66%, resti inferiore sia alla soglia del 74% richiesta per la prestazione economica, sia alla soglia del 67% necessaria per il beneficio sanitario.


1. La controversia: dall’accertamento tecnico preventivo al giudizio di opposizione

La pronuncia si colloca nell’ambito del contenzioso assistenziale avente ad oggetto la determinazione percentuale dell’invalidità civile e, in particolare, l’accesso a benefici differenti ma accomunati dalla necessità di un preventivo accertamento sanitario: l’assegno mensile di assistenza previsto per gli invalidi civili parziali e, in via subordinata, l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per invalidità.

La parte ricorrente aveva previamente promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, all’esito del quale il consulente nominato dal giudice aveva riconosciuto una riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 66%. Tale percentuale risultava insufficiente sia per conseguire l’assegno mensile di assistenza, richiesto sul presupposto di una invalidità almeno pari al 74%, sia per ottenere il riconoscimento sanitario utile alla cosiddetta esenzione ticket, invocata in via subordinata sulla base di una percentuale non inferiore al 67%.

Dichiarato il dissenso rispetto alle conclusioni peritali, la ricorrente instaurava il giudizio di merito previsto dall’art. 445-bis, comma 6, c.p.c., denunciando la nullità della consulenza per l’asserita omessa considerazione di alcune patologie e chiedendo una diversa quantificazione dell’invalidità dalla data della domanda amministrativa o dalla successiva decorrenza eventualmente accertata in giudizio.

Il Tribunale rigetta integralmente il ricorso, ritenendo che la consulenza svolta nella fase preventiva, successivamente integrata dai chiarimenti richiesti nel giudizio di opposizione, avesse correttamente valutato il quadro sanitario complessivo e che le contestazioni formulate dalla parte non evidenziassero alcun vizio logico o metodologico, risolvendosi in una diversa valutazione diagnostica non sufficiente a giustificare il superamento delle conclusioni dell’ausiliare.

La decisione presenta particolare interesse poiché consente di approfondire tre questioni centrali nel contenzioso in materia di invalidità civile: la funzione del giudizio successivo al dissenso dalla CTU; il rapporto tra diagnosi clinica e percentuale invalidante giuridicamente rilevante; la differenza tra le soglie sanitarie richieste per l’assegno mensile e per l’esenzione ticket.

2. La funzione impugnatoria del giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c.

Il giudizio instaurato dopo il dissenso rispetto alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non costituisce una ordinaria azione di accertamento liberamente svincolata dall’attività peritale già espletata. Esso nasce, strutturalmente, quale fase contenziosa successiva a un procedimento preventivo nel quale l’elemento sanitario della pretesa è stato già sottoposto a specifica indagine medico-legale.

L’art. 445-bis c.p.c. impone alla parte dissenziente, entro il termine perentorio stabilito dalla norma, di depositare il ricorso introduttivo del giudizio specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La previsione legislativa attribuisce al ricorso una funzione particolarmente qualificata: esso non può limitarsi a reiterare la domanda originaria o a dichiarare genericamente l’ingiustizia delle conclusioni del consulente, ma deve individuare in modo preciso gli errori che renderebbero l’elaborato inattendibile.

Il giudizio conserva natura cognitiva e si conclude con sentenza, ma la sua struttura rimane funzionalmente collegata all’accertamento tecnico già compiuto. La parte che intenda ottenere una differente valutazione sanitaria deve pertanto dedurre, ad esempio, l’omessa considerazione di documentazione rilevante, l’applicazione erronea dei criteri tabellari, la mancata valutazione di patologie concorrenti, l’assenza di accertamenti indispensabili oppure la contraddittorietà tra le risultanze cliniche e le conclusioni percentuali raggiunte.

Nel caso esaminato, il Tribunale riconosce che le contestazioni formulate dalla ricorrente erano sufficientemente specifiche ed argomentate, escludendo quindi ogni profilo di inammissibilità del ricorso. Il giudice procede tuttavia alla loro valutazione sostanziale e conclude che esse non erano fondate, poiché il consulente aveva effettivamente considerato il quadro patologico prospettato e aveva spiegato le ragioni medico-legali per le quali le ulteriori certificazioni prodotte non determinavano un incremento della percentuale invalidante.

Il passaggio è rilevante perché distingue correttamente due piani che non devono essere sovrapposti: la specificità della contestazione consente alla parte di accedere al giudizio di merito; la fondatezza della contestazione dipende invece dalla capacità dei rilievi formulati di dimostrare un effettivo errore dell’accertamento tecnico.

3. L’assegno mensile di assistenza e la soglia sanitaria del 74%

La domanda principale della ricorrente era finalizzata al riconoscimento del requisito sanitario necessario per l’assegno mensile di assistenza in favore degli invalidi civili parziali. Tale prestazione, disciplinata dall’art. 13 della legge n. 118/1971, presuppone, sotto il profilo sanitario, una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 74%.

La denominazione tecnicamente corretta della prestazione è quella di assegno mensile di assistenza, non dovendosi confondere tale beneficio con l’assegno ordinario di invalidità di natura previdenziale, fondato su differenti presupposti contributivi e disciplinato dalla legge n. 222/1984. Nel contenzioso dell’invalidità civile, la distinzione lessicale non è meramente nominalistica, poiché individua istituti differenti per fonte normativa, presupposti e funzione.

L’assegno mensile di assistenza costituisce una prestazione assistenziale diretta a sostenere l’invalido civile parziale che presenti una riduzione significativa della capacità lavorativa e che soddisfi gli ulteriori requisiti non sanitari previsti dalla legge. Nel procedimento ex art. 445-bis c.p.c., tuttavia, il giudice è chiamato a verificare soltanto il requisito medico-legale: la sussistenza di una percentuale invalidante pari o superiore alla soglia legislativa.

Nel caso concreto, il consulente aveva quantificato l’invalidità complessiva nella misura del 66%. La distanza rispetto alla soglia del 74% non era minima né dipendente da un mero arrotondamento valutativo, ma imponeva alla ricorrente di dimostrare l’omessa considerazione di patologie o menomazioni funzionali tali da determinare un incremento percentuale significativo.

La documentazione successivamente prodotta non è stata ritenuta idonea a tale scopo. Il consulente ha escluso che i nuovi elementi sanitari attestassero deficit funzionali permanenti ulteriori rispetto a quelli già considerati. Di conseguenza, la domanda relativa alla prestazione economica non poteva essere accolta, poiché il requisito sanitario richiesto dalla legge permaneva non integrato.

4. L’esenzione ticket e la distinta soglia del 67%

In via subordinata, la ricorrente aveva richiesto l’accertamento di una percentuale invalidante pari o superiore al 67%, rilevante ai fini del riconoscimento dell’esenzione ticket sanitario.

La domanda subordinata evidenzia correttamente che il sistema dell’invalidità civile non collega tutti i benefici alla medesima soglia percentuale. Una persona può non raggiungere il grado di invalidità necessario per una prestazione economica e tuttavia conseguire benefici diversi, connessi a percentuali inferiori. Tra questi rientra l’esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale e laboratorio riconosciuta agli invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa dal 67% al 99%.

Nel caso concreto, tuttavia, anche tale soglia inferiore non risultava superata. La percentuale accertata dal consulente, pari al 66%, si collocava immediatamente al di sotto del limite richiesto per l’esenzione. Proprio questa prossimità rendeva particolarmente rilevante l’esame delle contestazioni avanzate dalla parte: anche una limitata variazione nella valutazione medico-legale avrebbe potuto determinare l’accoglimento della domanda subordinata, pur restando insufficiente per l’assegno mensile.

Il Tribunale ritiene, tuttavia, che non vi fossero elementi tecnici per modificare la percentuale riconosciuta. La decisione conferma quindi che la soglia del 67%, benché distante di un solo punto dalla valutazione peritale, non può essere raggiunta attraverso una valutazione equitativa o meramente favorevole alla parte, ma richiede la dimostrazione medico-legale di un maggior grado di compromissione funzionale.

La soluzione appare coerente con la struttura percentuale dell’invalidità civile. Quando il legislatore subordina l’accesso a un beneficio al raggiungimento di una determinata soglia, il giudice non può attenuarne il rigore in ragione della vicinanza numerica della percentuale accertata. La soglia opera come requisito legale e può essere superata soltanto attraverso una diversa valutazione sanitaria fondata su dati clinici e funzionali attendibili.

5. La valutazione dell’invalidità civile: dalla diagnosi alla compromissione funzionale

Uno dei passaggi più significativi della pronuncia riguarda il criterio con il quale devono essere valutate le patologie dedotte dalla parte. La ricorrente lamentava che alcune condizioni sanitarie non fossero state adeguatamente considerate dal consulente, con particolare riferimento al quadro psico-patologico, alla fibromialgia, a problematiche osteo-articolari, a disturbi urologici e a ulteriori rilievi clinici emersi in corso di causa.

Il Tribunale, aderendo alle spiegazioni del consulente, ribadisce implicitamente un principio fondamentale: nell’invalidità civile non rileva la mera enumerazione delle diagnosi, ma la misura in cui le patologie producano menomazioni anatomo-funzionali permanenti incidenti sulla capacità lavorativa generica.

Il d.m. 5 febbraio 1992, cui il giudice fa riferimento, non attribuisce percentuali sulla base della sola presenza nominale di una malattia, ma richiede di valutare le conseguenze funzionali delle infermità. Per alcune patologie la tabella prevede percentuali fisse; per altre individua fasce valutative; per condizioni non esattamente contemplate impone una valutazione analogica riferita alla menomazione funzionale concretamente dimostrata.

Da ciò consegue che una diagnosi, pur clinicamente rilevante, non determina automaticamente un incremento dell’invalidità. È necessario verificare la sua stabilità, la sua gravità, la documentazione obiettiva disponibile e, soprattutto, l’incidenza sulla capacità della persona di svolgere attività lavorative confacenti alle sue attitudini.

Nel caso di specie, il consulente ha escluso l’attribuzione di ulteriori percentuali per alcune condizioni sanitarie in assenza di riscontri strumentali o di deficit funzionali documentati. Per la sintomatologia cervicale e lombare, ha valorizzato la mancanza di accertamenti idonei a dimostrare una compromissione osteo-articolare funzionalmente significativa. Per la litiasi renale e l’episodio di ematuria, ha rilevato l’assenza di complicanze e la conservazione della funzione renale. Per ulteriori elementi emersi dagli accertamenti specialistici, ha osservato che si trattava di situazioni ancora in corso di approfondimento diagnostico e non di patologie definitivamente accertate con ricaduta funzionale valutabile.

La pronuncia riconosce quindi la legittimità di una valutazione medico-legale che non sommi meccanicamente tutte le diagnosi riportate nella documentazione, ma distingua tra condizioni clinicamente accertate e stabilmente invalidanti, mere manifestazioni sintomatologiche, reperti privi di conseguenze funzionali e situazioni ancora oggetto di follow-up.

6. Il quadro psico-patologico e la necessità di una valutazione clinica individualizzata

Tra i profili contestati dalla ricorrente assume rilievo il disturbo di personalità, valutato dal consulente nella misura del 15%. L’ausiliare ha motivato tale quantificazione considerando la terapia farmacologica assunta, la stabilità clinica riscontrata durante la visita, la mancata frequenza costante dei controlli presso il centro di salute mentale e la non puntuale specificazione diagnostica del disturbo.

Il tema è delicato, poiché le patologie psichiche non sempre presentano manifestazioni immediatamente misurabili attraverso esami strumentali e richiedono una valutazione clinica particolarmente attenta, fondata sulla documentazione specialistica, sulla continuità terapeutica, sulla compromissione relazionale e lavorativa e sulla concreta incidenza del disturbo nella vita quotidiana.

Il giudice ritiene tuttavia adeguata la motivazione del consulente, valorizzando la circostanza che la parte risultava clinicamente stabile e che la documentazione non dimostrava una compromissione più grave rispetto a quella già percentualmente riconosciuta.

La conclusione appare sostenibile nella misura in cui non attribuisce valore assoluto alla sola stabilità rilevata durante la visita, ma la considera unitamente alla restante documentazione acquisita. Una valutazione medico-legale in materia psichica non potrebbe infatti essere correttamente fondata sulla semplice impressione derivante da un singolo incontro peritale, prescindendo dalla storia clinica e dall’andamento della patologia nel tempo.

Nella controversia esaminata, tuttavia, il Tribunale ritiene che le osservazioni della ricorrente non evidenziassero elementi tali da dimostrare l’insufficienza della percentuale riconosciuta. La statuizione si colloca, quindi, nel solco del principio secondo cui la parte che contesti la valutazione di una patologia psichica deve indicare concretamente quali risultanze cliniche, terapeutiche o funzionali siano state omesse o erroneamente interpretate dal consulente.

7. La fibromialgia e il limite di una valutazione fondata esclusivamente sui segni obiettivi rilevabili in visita

Particolare attenzione merita il riferimento alla fibromialgia. Il consulente ha ritenuto non giustificata l’attribuzione di una percentuale più elevata, osservando che durante la visita peritale non erano emersi segni e sintomi idonei a sostenere una maggiore compromissione funzionale.

Il passaggio è condiviso dal Tribunale, ma richiede una lettura prudente. La fibromialgia costituisce una condizione clinica il cui impatto invalidante non può essere valutato esclusivamente attraverso la ricerca di alterazioni strumentali o di segni obiettivi tradizionalmente intesi, poiché la patologia può esprimersi attraverso dolore cronico diffuso, affaticabilità, disturbi del sonno, deficit cognitivi e limitazioni funzionali variabili nel tempo.

Ne deriva che, in astratto, la mancata rilevazione di sintomi particolarmente evidenti nel giorno della visita non sarebbe di per sé sufficiente a escludere ogni rilevanza invalidante della patologia, ove la parte produca una documentazione specialistica coerente, continuativa e idonea a dimostrare la persistenza del quadro doloroso e la sua concreta ricaduta sulla capacità lavorativa.

Nel caso deciso, tuttavia, la Corte non si trova di fronte a una consulenza che abbia semplicemente ignorato la fibromialgia. Il consulente ha esaminato la diagnosi, le ha attribuito una valutazione percentuale e ha escluso la maggiore incidenza prospettata dalla parte, ritenendola non sostenuta da elementi clinici e funzionali sufficienti. La questione non era quindi l’omessa considerazione della patologia, ma l’entità percentuale da riconoscerle.

Sotto tale profilo, la decisione appare giuridicamente sostenibile, pur segnalando l’esigenza che, in controversie analoghe, l’accertamento medico-legale non si risolva in una valutazione meramente istantanea, ma consideri l’andamento cronico della sintomatologia, la documentazione specialistica, le terapie praticate e le limitazioni funzionali descritte nel tempo.

8. Tabelle ministeriali, codici diagnostici e sindacato del giudice sulla CTU

Il Tribunale attribuisce particolare rilievo alla conformità dell’elaborato peritale ai criteri previsti dalla tabella approvata con d.m. 5 febbraio 1992, osservando che essa integra la disciplina primaria e vincola il giudice nella determinazione dei presupposti dell’invalidità civile.

Il richiamo è corretto. La quantificazione dell’invalidità civile non è rimessa a una valutazione libera o puramente equitativa del consulente e del giudice. Essa deve svilupparsi entro il sistema tabellare normativamente previsto, applicando i codici corrispondenti alle menomazioni accertate o, quando la patologia non sia espressamente contemplata, procedendo secondo criteri analogici fondati sulla comparabilità della compromissione funzionale.

Nel caso concreto, la ricorrente contestava anche l’impiego dei codici diagnostici, prospettando una diversa associazione tabellare che avrebbe determinato una percentuale significativamente superiore. Il consulente ha respinto tale impostazione, ritenendo non pertinente l’associazione tra una diagnosi caratterizzata da sintomatologia dolorosa e un codice riferito a una grave compromissione neurologica quale la tetraplegia con deficit di forza di media entità.

L’argomentazione appare persuasiva. La valutazione analogica non può trasformarsi nell’utilizzo di codici riferiti a menomazioni funzionali profondamente diverse rispetto a quelle effettivamente documentate. Il parametro determinante non è la percezione soggettiva della gravità della patologia, ma la comparabilità oggettiva delle limitazioni prodotte sulla capacità lavorativa.

La pronuncia ribadisce così una regola di metodo essenziale: il giudice può fare proprie le conclusioni del consulente quando questi abbia correttamente identificato le menomazioni, ne abbia esaminato l’incidenza funzionale e abbia applicato in modo coerente i parametri tabellari. L’eventuale contestazione della parte deve allora dimostrare non soltanto l’esistenza di una diversa diagnosi, ma l’erroneità tecnica della codificazione o della valutazione percentuale adottata.

9. La documentazione sanitaria sopravvenuta e la valutazione aggiornata del requisito

La ricorrente aveva prodotto nel giudizio di merito ulteriore documentazione sanitaria successiva alla consulenza svolta in sede di ATP. Il consulente, richiamato dal giudice a pronunciarsi nuovamente, ha esaminato gli accertamenti specialistici sopravvenuti e ha confermato la percentuale complessiva del 66% dalla data della domanda amministrativa.

Il passaggio è rilevante perché il giudizio ex art. 445-bis c.p.c., pur nascendo dalla contestazione di una consulenza precedente, non può ignorare documenti sanitari ritualmente prodotti che siano potenzialmente idonei a dimostrare la sussistenza del requisito nel periodo oggetto della domanda. L’accertamento deve infatti verificare se e da quale momento la condizione invalidante abbia raggiunto la soglia richiesta.

Nel caso esaminato, il consulente non ha escluso la rilevanza astratta dei nuovi documenti, ma li ha analizzati singolarmente, evidenziando per ciascuno le ragioni della mancata incidenza percentuale: assenza di supporto strumentale sufficiente, mancata dimostrazione di deficit funzionali, episodicità della manifestazione clinica, assenza di complicanze, diagnosi non ancora definita o quadro ancora sottoposto ad approfondimento.

Il Tribunale valorizza tale metodo e respinge l’eccezione di nullità della consulenza. La CTU non risulta infatti viziata per omesso esame della documentazione, essendo stato il materiale sanitario espressamente considerato e valutato in termini medico-legali.

La conclusione appare corretta. La produzione di un certificato o di un referto successivo non impone automaticamente il riconoscimento di una maggiore percentuale invalidante; impone, invece, che il documento venga esaminato e che il consulente chiarisca se esso dimostri una menomazione funzionale permanente rilevante ai fini del beneficio richiesto. Proprio tale percorso valutativo risulta seguito nel caso concreto.

10. Il mero dissenso diagnostico e il rigetto della richiesta di ulteriore approfondimento istruttorio

Il Tribunale conclude che le contestazioni residue della ricorrente si risolvevano in un mero dissenso diagnostico, non idoneo a giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio.

La nozione di mero dissenso diagnostico assume particolare rilevanza nelle controversie assistenziali. La consulenza tecnica d’ufficio non è sottratta al controllo critico delle parti, né il giudice può recepirla automaticamente. Tuttavia, la parte che intenda superarne le conclusioni deve indicare errori oggettivamente apprezzabili: omissioni di patologie documentate, uso di criteri tabellari errati, mancato esame di referti decisivi, incoerenze logiche, contraddizioni tra esame obiettivo e percentuale riconosciuta oppure deviazioni dai criteri medico-legali generalmente accettati.

Non è invece sufficiente prospettare una diversa valutazione del medesimo materiale clinico o sostenere che talune patologie avrebbero dovuto ricevere una percentuale maggiore, senza dimostrare l’erroneità metodologica dell’elaborato.

Nella vicenda esaminata, il giudice rileva che il consulente aveva sottoposto a valutazione la ricorrente, esaminato la documentazione originaria, risposto alle osservazioni sul quadro psico-patologico e successivamente valutato anche i nuovi certificati prodotti nel giudizio. In assenza di specifici errori tecnici rimasti senza risposta, la richiesta di una nuova consulenza non avrebbe risposto all’esigenza di colmare una lacuna istruttoria, ma avrebbe finito per replicare un accertamento già adeguatamente compiuto.

La pronuncia si colloca quindi in un equilibrio corretto tra tutela del diritto alla prova e necessità di evitare la reiterazione indefinita di consulenze tecniche sollecitate soltanto dal mancato gradimento dell’esito peritale.

11. La posizione processuale dell’INPS anche nella domanda relativa all’esenzione ticket

La controversia presenta un ulteriore profilo di interesse, ancorché non espressamente problematico nella motivazione: la domanda subordinata aveva ad oggetto il requisito sanitario utile all’esenzione ticket, beneficio che si concreta nell’accesso gratuito o agevolato a prestazioni sanitarie e non nell’erogazione diretta di una prestazione economica da parte dell’INPS.

Anche in tale ipotesi, tuttavia, il giudizio ex art. 445-bis c.p.c. concerne l’accertamento della percentuale di invalidità civile e vede l’INPS quale legittimato passivo nella fase giudiziale di verifica sanitaria. Il beneficio finale potrà essere fruito nei confronti dell’amministrazione sanitaria competente, ma il presupposto medico-legale è accertato nell’ambito del procedimento unitario previsto per l’invalidità civile.

La distinzione è importante. Il Tribunale non era chiamato a ordinare direttamente l’applicazione dell’esenzione su future prestazioni sanitarie, bensì a verificare se la ricorrente possedesse la percentuale invalidante richiesta per accedere al relativo regime. Accertata una invalidità pari al 66%, inferiore alla soglia normativa, la domanda doveva essere rigettata senza necessità di ulteriori valutazioni amministrative.

La pronuncia conferma pertanto la centralità dell’accertamento sanitario quale presupposto comune a benefici eterogenei: alcune prestazioni producono effetti economici diretti, altre attribuiscono agevolazioni nell’accesso ai servizi; in entrambi i casi, quando il beneficio dipende dalla percentuale di invalidità civile, il giudizio sanitario segue le regole dell’art. 445-bis c.p.c.

12. Il regime delle spese e l’imputazione dei costi della consulenza tecnica

Pur avendo rigettato integralmente il ricorso, il Tribunale dichiara irripetibili le spese processuali in ragione della dichiarazione resa dalla parte ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. e pone definitivamente a carico dell’ente resistente le spese di consulenza tecnica relative sia alla fase preventiva sia alla fase successiva.

La statuizione è meritevole di attenzione perché, a prima lettura, potrebbe apparire in tensione con l’esito integralmente sfavorevole del giudizio per la ricorrente. In realtà, essa si inserisce nella particolare disciplina delle controversie previdenziali e assistenziali, nella quale il legislatore tutela il soggetto che agisce per prestazioni connesse a condizioni di invalidità e che versi entro determinati limiti reddituali, impedendo che la soccombenza processuale si traduca in un aggravio economico incompatibile con la funzione sociale della tutela azionata.

La dichiarazione prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c., ove ritualmente formulata e non smentita, preclude la ripetizione delle spese nei confronti della parte soccombente. Il principio si estende anche alle spese della consulenza tecnica d’ufficio, che non possono essere poste a carico del ricorrente ammesso al beneficio, salvo che la domanda risulti manifestamente infondata e temeraria.

Nel caso concreto, il Tribunale non ravvisa alcuna temerarietà. La ricorrente aveva formulato contestazioni considerate specifiche ed aveva prodotto documentazione sanitaria ulteriore, ancorché poi ritenuta insufficiente a modificare l’esito della consulenza. Il rigetto della domanda deriva pertanto dalla mancata dimostrazione del grado invalidante richiesto, non da un uso abusivo o pretestuoso dello strumento processuale.

La regolamentazione delle spese appare, sotto tale profilo, coerente con la funzione protettiva della disciplina processuale assistenziale. Essa evita che il cittadino, pur non riuscendo a dimostrare il superamento della soglia sanitaria, debba sopportare costi tecnici potenzialmente rilevanti per avere azionato una pretesa non irragionevole e non temeraria.

13. Un profilo critico: il giudizio sulla documentazione relativa alla fibromialgia e alle patologie dolorose croniche

La decisione è complessivamente rigorosa e coerente con il sistema normativo, ma presenta un profilo che merita riflessione critica. Il Tribunale recepisce integralmente la valutazione del consulente secondo cui l’assenza di segni e sintomi di fibromialgia durante la visita peritale giustificava l’attribuzione di una percentuale limitata.

Il ragionamento è condivisibile solo se interpretato nel contesto complessivo della consulenza, ossia quale giudizio fondato non esclusivamente sull’esame istantaneo della ricorrente, ma anche sull’assenza di documentazione specialistica idonea a dimostrare una compromissione funzionale maggiore e persistente. Diversamente, la mancata rilevazione di una sintomatologia intensa nel giorno della visita non sarebbe, da sola, parametro sufficiente per escludere l’incidenza invalidante di una condizione caratterizzata da andamento cronico e fluttuante.

La valutazione dell’invalidità civile deve infatti rimanere ancorata alla capacità lavorativa concretamente compromessa, ma non può esigere, per patologie dolorose croniche, unicamente riscontri strutturali tradizionali o manifestazioni obiettive costanti. Il deficit funzionale può essere dimostrato anche attraverso documentazione specialistica longitudinalmente coerente, prescrizioni terapeutiche, limitazioni nelle attività quotidiane e valutazioni cliniche ripetute nel tempo.

Nella fattispecie, il rigetto non appare fondato sulla negazione astratta della rilevanza della fibromialgia, bensì sull’insufficienza degli elementi prodotti per sostenere la maggiore percentuale invocata. Tale precisazione è essenziale affinché il principio espresso dalla sentenza non venga interpretato come una generale svalutazione delle patologie croniche dolorose non sempre immediatamente riscontrabili attraverso accertamenti strumentali.

14. Un ulteriore rilievo sulla motivazione: la formula delle “nuove tabelle” e il parametro normativo applicabile

La motivazione riporta un passaggio dei chiarimenti del consulente nel quale si fa riferimento alle “nuove tabelle”. Il Tribunale, nel successivo percorso argomentativo, individua tuttavia correttamente il parametro normativo nelle tabelle approvate con d.m. 5 febbraio 1992, richiamandone la funzione integrativa della disciplina primaria e il carattere vincolante per la valutazione dell’invalidità civile.

La precisazione è significativa. Nel giudizio relativo a una domanda amministrativa presentata nel 2024, la valutazione percentuale rilevante per i benefici richiesti deve essere compiuta secondo il sistema tabellare applicabile alla fattispecie, non potendo il consulente fondare la propria conclusione su criteri diversi o su parametri privi di formale rilevanza normativa nel procedimento esaminato.

Nel caso concreto, il richiamo del consulente non sembra avere inciso sulla decisione, poiché il giudice ha espressamente validato l’impiego dei codici e dei criteri previsti dal d.m. 5 febbraio 1992. Nondimeno, in una materia nella quale uno scostamento di un solo punto percentuale può determinare l’accesso o l’esclusione da un beneficio sanitario, la motivazione peritale dovrebbe sempre indicare con assoluta precisione la fonte tabellare applicata, i codici utilizzati, il criterio di valutazione delle patologie concorrenti e il percorso matematico seguito per determinare la percentuale finale.

La trasparenza della valutazione medico-legale costituisce infatti una garanzia essenziale sia per la parte interessata, che deve poter comprendere le ragioni del mancato riconoscimento del beneficio, sia per il giudice, chiamato a verificare la correttezza dell’elaborato tecnico senza delegare integralmente all’ausiliare l’accertamento del presupposto sanitario.

15. Considerazioni conclusive

La pronuncia offre una ricostruzione chiara dei limiti del giudizio successivo al dissenso nell’accertamento tecnico preventivo obbligatorio. La parte che contesti la CTU non può limitarsi a sollecitare una valutazione più favorevole del proprio stato di salute, ma deve dimostrare che l’accertamento sia viziato da omissioni, errori tabellari, incongruenze logiche o mancata considerazione di elementi sanitari decisivi.

Nel caso esaminato, il consulente aveva riconosciuto una invalidità complessiva pari al 66%, percentuale insufficiente per entrambe le richieste formulate: l’assegno mensile di assistenza, subordinato al raggiungimento almeno del 74%, e l’esenzione ticket, subordinata alla soglia del 67%. Il Tribunale, dopo avere verificato che la documentazione ulteriore era stata effettivamente scrutinata e che il consulente aveva fornito una motivazione sulle ragioni della mancata attribuzione di ulteriori percentuali, ha ritenuto insussistenti i presupposti per discostarsi dall’elaborato o per disporre una nuova indagine tecnica.

La decisione conferma che l’invalidità civile non è la risultante aritmetica del numero delle patologie diagnosticate, ma l’espressione percentuale della loro effettiva e permanente incidenza sulla capacità lavorativa generica, determinata secondo i criteri tabellari normativamente stabiliti. Le diagnosi, anche quando clinicamente rilevanti, devono tradursi in menomazioni funzionali dimostrate; i benefici assistenziali, anche quando la percentuale accertata sia prossima alla soglia legale, non possono essere riconosciuti senza il raggiungimento del requisito previsto.

Al contempo, la pronuncia richiama l’esigenza di particolare cautela nella valutazione delle patologie psichiche e delle sindromi dolorose croniche, per le quali l’assenza di evidenze strumentali o di manifestazioni acute nel giorno della visita non può assumere valore automaticamente escludente ove sussista una documentazione specialistica seria, coerente e rappresentativa di limitazioni funzionali persistenti.

La regolamentazione delle spese completa coerentemente il quadro decisorio: il rigetto del ricorso non comporta l’addebito dei costi processuali e peritali alla persona che abbia reso la dichiarazione reddituale prevista dall’art. 152 disp. att. c.p.c., quando la domanda, pur infondata nel merito, non presenti caratteri di temerarietà. Ne emerge un sistema processuale nel quale il rigore dell’accertamento sanitario si accompagna alla tutela del soggetto fragile dal rischio economico connesso all’accesso alla giustizia assistenziale.



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