Giurisprudenza banche

Tribunale di Milano, sez. 6, 03/02/2026, n. 900

Massima – Nel finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio stipulato in epoca in cui le Istruzioni di Banca d’Italia escludevano dal TEG le spese assicurative imposte dalla legge, l’eccezione di usura “oggettiva” non può fondarsi su un TEG ricostruito includendo tali premi e raffrontato al tasso soglia determinato su un TEGM che, per definizione regolatoria, li escludeva: il principio di necessaria omogeneità dei dati da comparare, quale presidio di ordine pubblico economico della disciplina antiusura, impedisce confronti tra grandezze calcolate con panieri e formule differenti. Ove si reputi comunque necessaria l’inclusione dei costi assicurativi in forza dell’art. 644 c.p., l’effetto non è la “riscrittura” giudiziale del tasso soglia, ma la crisi del parametro legale di raffronto, con conseguente impraticabilità della verifica dell’usura presunta.


1. Il quadro fattuale e le domande: cessione del quinto, estinzione anticipata e pretesa restitutoria “allargata”

La pronuncia del Tribunale di Milano (Sez. VI civile) trae origine da un ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. con cui il consumatore, tramite mandataria, ha agito contro l’intermediario finanziario per far dichiarare la nullità parziale di un contratto di cessione del quinto sottoscritto nel settembre 2008, assumendone l’usurarietà originaria. L’attore ha prospettato il superamento del tasso soglia sulla base del TAEG e del TEG indicati in contratto e, soprattutto, ha sostenuto che nel calcolo rilevante ai fini dell’usura dovessero essere inclusi tutti i costi collegati all’erogazione del credito, ivi compresi i premi assicurativi destinati a garantire il rimborso. Sul piano delle conseguenze, la domanda è stata costruita in modo “espansivo”: non solo esclusione degli interessi ex art. 1815, comma 2, c.c., ma retrocessione anche dei costi non maturati e ripetizione di somme in misura significativa, valorizzando anche l’avvenuta estinzione anticipata e rimborsi già erogati nel tempo dall’intermediario.

La convenuta, oltre a contrastare nel merito la ricostruzione attorea del TEG, ha eccepito l’improcedibilità per mancata mediazione e, in via subordinata, ha chiesto di limitare l’eventuale restituzione ai soli interessi pagati in corso di rapporto. Il Tribunale rigetta integralmente le domande, ponendo a fondamento un’impostazione che fa perno, in modo pressoché esclusivo, sul problema della comparazione tra dati omogenei nella disciplina dell’usura presunta.

2. Il punto di frattura: il “paniere” del TEG tra legge penale e regole tecniche di rilevazione

Il contenzioso si concentra su un dilemma classico della materia: l’art. 644 c.p. (e la legge n. 108/1996) impongono di considerare, per la determinazione dell’usurarietà, commissioni, remunerazioni a qualunque titolo e spese collegate all’erogazione del credito, con esclusione di imposte e tasse. Tuttavia, la determinazione del tasso soglia è affidata a un meccanismo amministrativo-statistico fondato sulla rilevazione del TEGM per categorie di operazioni, secondo criteri tecnici demandati a Banca d’Italia e recepiti nei decreti ministeriali trimestrali.

Nel caso concreto, la questione si è cristallizzata sulla voce “premio assicurativo” nelle operazioni di cessione del quinto. Per tali operazioni, l’assicurazione contro il rischio vita/impiego risponde a un obbligo legale e, secondo le Istruzioni di Banca d’Italia applicabili all’epoca, i relativi premi non concorrevano al calcolo del TEGM e quindi, a valle, del tasso soglia, purché ricorressero determinate condizioni di certificazione/struttura della polizza. La parte attrice ha invece sostenuto che quei premi, proprio perché collegati all’erogazione e funzionali a rendere possibile il credito, avrebbero dovuto essere inclusi nel TEG “di confronto”, con conseguente superamento della soglia.

Il Tribunale sposta l’asse: non decide la questione per adesione “formalistica” alle Istruzioni, ma perché ritiene logicamente e giuridicamente inaccettabile costruire l’usura presunta tramite la comparazione di grandezze calcolate con panieri differenti.

3. Omogeneità come criterio decisivo: la disciplina dell’usura presunta vive (anche) di simmetria matematica

La motivazione valorizza un principio che viene elevato a regola decisoria: il raffronto tra TEG del singolo contratto e tasso soglia può dirsi corretto solo se il TEG è determinato con le stesse formule matematiche e includendo le medesime voci che hanno concorso al TEGM, dal quale deriva la soglia. Se si altera il paniere del TEG contrattuale introducendo costi che, nel periodo considerato, non erano contemplati nella rilevazione del TEGM, il confronto non misura più l’usura “presunta” delineata dal legislatore, ma un indicatore diverso, privo di riconoscimento normativo e soprattutto scientificamente inattendibile, perché disomogeneo rispetto al parametro legale.

Il Tribunale qualifica questa esigenza di omogeneità come principio di ordine pubblico economico: la disciplina antiusura, per essere applicabile senza arbitrarietà, deve operare su grandezze comparabili. Da qui la conclusione netta: i calcoli dell’attore, fondati sulla combinazione di oneri e tassi in modo difforme dai criteri tecnici pro tempore vigenti, non sono idonei a dimostrare il superamento della soglia e, in assenza di un’allegazione attendibile, non vi è spazio per una consulenza tecnica contabile che si risolverebbe in un’indagine esplorativa.

Questa parte della sentenza ha un significato che va oltre il caso concreto: la regola di omogeneità non è un “trucco” difensivo dell’intermediario, ma è il meccanismo che rende coerente l’intero sistema della legge n. 108/1996, la quale presume l’usurarietà non sulla base di un giudizio valutativo del giudice, bensì sulla base di un limite numerico derivante da rilevazioni standardizzate. Se si rompe lo standard, si rompe la presunzione.

4. Il problema della disapplicazione: se cade il tasso soglia, non nasce un nuovo tasso “giudiziale”

La sentenza affronta, con un passaggio di particolare finezza sistematica, l’obiezione più forte della parte attrice: se le Istruzioni (e, a valle, i decreti) non includono costi che la legge penale impone di considerare, esse sarebbero illegittime e dovrebbero essere disapplicate.

Il Tribunale riconosce il cuore della difficoltà, ma ne trae una conseguenza opposta rispetto alle pretese attoree. La disapplicazione dei decreti (o la loro svalutazione) non autorizza il giudice a “ricostruire” autonomamente un tasso soglia alternativo, perché l’usura presunta richiede un limite legale esterno alla discrezionalità giudiziale. Se il parametro amministrativo che rende operativo quel limite viene meno o è ritenuto inutilizzabile, non si crea per via interpretativa un nuovo parametro: semmai diventa impraticabile la comparazione tipica dell’art. 644, comma 3, c.p., proprio per difetto del termine di raffronto.

In altri termini, la pronuncia respinge l’idea di una usura presunta “a soglia variabile” determinata in giudizio ex post. La disciplina antiusura, proprio perché incide unitariamente su sanzioni civili e penali, esige un livello di determinatezza che non tollera la sostituzione del tasso soglia con criteri ricostruttivi caso per caso.

5. Il ruolo delle Istruzioni: non fonte primaria, ma norma tecnica “autorizzata” dal sistema

Il Tribunale propone una qualificazione intermedia delle Istruzioni di Banca d’Italia: non sono fonti del diritto in senso formale, ma non possono neppure essere degradate a mere circolari interne. Esse operano come norme tecniche secondarie “autorizzate” dal dato normativo primario, in quanto l’intero impianto della legge n. 108/1996 presuppone una rilevazione standardizzata dei tassi medi e una loro pubblicazione con criteri uniformi. A riprova, la sentenza valorizza il fatto che i decreti ministeriali di pubblicazione del TEGM richiamano l’adesione ai criteri tecnici per la verifica del rispetto della soglia, proprio per assicurare uniformità di prassi e comparabilità dei dati.

Questa qualificazione non “blindata” ma funzionale consente al giudice di evitare due esiti estremi entrambi problematici: l’assoluta vincolatività delle Istruzioni anche contro la legge penale, e la loro totale irrilevanza con conseguente disarticolazione del sistema del tasso soglia. La soluzione adottata, invece, mette al centro la coerenza del confronto: ciò che rileva non è un ossequio formale alla fonte tecnica, ma la preservazione della comparabilità che rende possibile, e non arbitraria, l’applicazione della soglia.

6. Esito del giudizio e riflessi pratici: rigetto, nessuna conversione “gratuita”, spese

Coerentemente con l’impostazione descritta, il Tribunale rigetta la domanda di nullità della clausola interessi per usurarietà e, con essa, tutte le domande consequenziali di conversione del contratto in finanziamento gratuito e di restituzione di somme. Le spese seguono la soccombenza.

Sul piano pratico, la sentenza segnala un punto di attenzione rilevante per il contenzioso sulle cessioni del quinto “storiche”: l’argomento assicurativo non è trattato come un tema di mera inclusione/esclusione di una voce di costo, ma come questione di validità del raffronto. Ne deriva che la strategia processuale non può limitarsi a ricalcolare il TEG includendo premi assicurativi e confrontarlo con la soglia pubblicata; deve confrontarsi con il problema, preliminare, della simmetria del paniere nel periodo considerato.

7. Considerazioni conclusive: l’omogeneità come garanzia, non come privilegio dell’intermediario

La decisione è, in ultima analisi, una sentenza di “metodo” più che di aritmetica. Il Tribunale assume che la disciplina antiusura presunta funzioni solo se il parametro di confronto resta esterno e uniforme: la soglia non è un giudizio di equità sul costo del credito, ma il prodotto di una rilevazione statistica e di una regola di incremento fissata dal legislatore. In questo schema, l’omogeneità non è un tecnicismo, ma la condizione di razionalità del sistema: impedisce che la stessa operazione sia ora lecita ora illecita a seconda della formula prescelta dal perito di parte, e preserva la determinatezza richiesta quando dalla verifica possono scaturire effetti civilistici radicali e riflessi penali.

La sentenza, così, finisce per attribuire all’omogeneità un ruolo di garanzia “bidirezionale”: tutela il consumatore da confronti manipolabili che renderebbero il risultato casuale e tutela l’operatore dal rischio di essere giudicato ex post su parametri diversi da quelli che l’ordinamento, nel periodo, imponeva di seguire per la rilevazione e la verifica. In un’area in cui la litigiosità è alta e le tecniche di ricalcolo sono spesso eterogenee, questa impostazione mira a riportare l’usura presunta alla sua natura: un istituto di certezza, non un esercizio di creatività contabile.



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